tizzi

Nuovo Iscritto
Mi chiedo se è lecito fare includere vincoli di durata contratti nel regolamento di condominio.
un esempio
Il fornitore acqua calda e riscaldamento non può essere revocato per 20 anni .
così il contratto assicurazione dello stabile per anni 5 , l'assicuratore è anche proprietario di ben 4 appartamenti dello stabile ed ex proprietario del terreno su cui è stato fabbricato.
:confuso:
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Premesso che il regolamento condominiale è l’insieme delle regole che disciplinano la vita interna del condominio e che, come tali, sono destinate ad avere efficacia nell’orbita del condominio medesimo e tra i condòmini; costituisce la lex interna del condominio, alla cui osservanza i condòmini si vincolano reciprocamente, ed ha natura di atto negoziale in quanto espressione del potere che i compartecipanti alla proprietà hanno di autodisciplinare, nei limiti consentiti dalla legge, la propria vita interna.

Premesso ciò, a mio giudizio (da prendere con cautela), la scelta dei fornitori del condominio esula dalle funzioni del regolamento di condominio.

Nel vostro caso, è opportuno incaricare un legale specialista in questioni condominiali per avere un parere tecnico, al fine di valutare l' opportunità di promuovere una causa legale.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Probabilmente Lei si riferisce ad un REGOLAMENTO CONTRATTUALE stilato dal costruttore , indicato nel primo atto di vendita (contratto pilota) e solo richiamato negli atti successivi . Se cosi' fosse una possibie via di uscita potrebbe essere recuperata nella legge 52, del 6 febbraio 1996, come modificata dal Dlgs 206 del 6 settembre 2005. In tal caso potrebbero applicarsi le disposizioni relative ai contratti del consumatore. E, dunque – sempreché il venditore/costruttore sia professionista e che parallelamente il condomino acquirente dell’unità immobiliare di proprietà esclusiva rivesta la qualità di consumatore – i condomini possono adire il Tribunale, chiedendo la nullità e l’inefficacia della clausola del regolamento contrattuale che sancisca dette clausole capestro. In tema, non risultano però precedenti giurisprudenziali editi. In dottrina, si veda invece, tra gli altri, il prof. Antonio Scarpa sostiene nel paragrafo : « Le clausole vessatorie del regolamento di condominio» in Nuova rassegna di giurisprudenza 1999, pagine 481 e seguenti: quanto alla procedura da avviare occorre proporre un giudizio contenzioso avanti al Tribunale della residenza del consumatore, per fare dichiarare la nullità e la inefficacia della clausola regolamentare.
 

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