esselte50

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Salve a tutti e grazie in anticipo per la vs. cortese opinione in merito.
Chiedo scusa se questo l'argomento è già stato trattato e in questo caso evidentemente mi è sfuggito.

Finalmente il 17 u.s. abbiamo avuto la riunione condominiale.
Il consuntivo periodo 1 settembre 2014 - 30 agosto 2015 (spedito separatamente dalla convocazione) ci è arrivato il 16 pomeriggio e ovviamente abbiamo speso un sacco di tempo per controllare le varie voci prima di approvarlo. A parte questo inconveniente:

1) è obbligatorio o discrezione dell'amministratore allegare al consuntivo un riepilogo finanziario ovvero saldo c/c , eventuale liquidità di cassa e ...totale entrate/uscite?

2) In assemblea abbiamo fatto presente all'amministrtatore che dall' 1 settembre 2015 a giugno 2016
sono trascorsi più di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea.
Lui con un sorrisetto indisponente ha detto che si, l'assemblea deve essere convocata (cosa che comunque non ha fatto entro tale data) ma ....che la stessa può essere tenuta successivamente .
Ora, per Legge il mandato dell'amministratore dura un anno e al termine di questo periodo di tempo deve essere riconfermato e rendere conto della gestione per la relativa approvazione. E' corretto quello che sostiene?
Grazie per l'attenzione
 

Dimaraz

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1) il bilancio consuntivo contiene già i saldi di cassa e banca e il risultato di gestione. Forse tu intendevi l'estratto completo dei movimenti (prima nota giornaliera)...ma di questa non v'è obbligo di presentazione (allegato) ma deve essere sempre consultabile e "duplicabile" su richiesta.

2)Ha di certo superato i limiti di Legge...ma se maggioranza approva il bilancio di fatto ratifica la gestione anche oltre la scadenza.

Forse errato uso dei termini...alla fine del mandato l'Assemblea può (non "deve") confermare o non rinnovare il mandato.
Il mancato rinnovo (e nemmeno una revoca assembleare) significa "cacciata" automatica del mandatario che resterà in regime di prorogato imperio per la gestione ordinaria fino a nomina di un sostituto o delibera di rinuncia all'amministratore presa con voto unanime (1000 millesimi)
 

esselte50

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie per la risposta Dimaraz,
1) Non intendevo l'elenco dei movimenti giornalieri ma un prospetto
chiamiamolo "situazione contabile dal 1/1/2015 al 31/12/2015" dove viene elencato
ovvero "fotografato" quella che è stata la gestione dell'anno a sezione contrapposte divise in ATTIVO e PASSIVO e quindi ENTRATE e USCITE con un saldo attivo/passivo.
Nel consuntivo io trovo solo ovviamente le voci di spese generali, riscaldamento, acqua, ascensori ecc. che poi vengono divise in quote individuali e va bene.
Alla fine però trovo solo un importo "cumulativo" con la specifica Totale Dovuto Euro xxxxx,xx per cui il ns. consuntivo non contiene i saldi di cassa e banca con il risultato di gestione. Per cui possiamo pretenderlo a questo punto, non è che ci fa un favore
2) ok , certamente anche se non ha rispettato i termini l'assemblea ha approvato.

poi diciamo ok correttamente l'assemblea può, non deve.......
io però desideravo sapere se è vero che l'amministratore ha l'obbligo di convocare l'assemblea entro i 180 giorni dalla scadenza del periodo di esercizio (nel ns. caso entro marzo 2016) .
Per semplificare lui ha detto che la può convocare entro marzo 2016 entro i 180 giorni però, fissare comunque la data di convocazione appunto a ....giugno 2016. Se è cosi non mi sembra molto professionale.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Telefono che fa le bizze. Vado in sintesi e al caso domani integro.

1-La Legge nemmeno con la riforma ha previsto un "criterio" di gestione (libera scelta se per cassa o per competenza) e nemmeno una gestione da provetto Ragioniere con Bilancio redatto stile "società"...ma unicamente comprensibilità (tanti "professionisti" non hanno nemmeno cultura di Partita Doppia e Stato Patrimoniale.
Indubbio che devono essere resi noti i saldi di Cassa e Banca...ma pure tu fai confusione non essendo gli stessi elementi che determinano il risultato di gestione ma conti finanziari (patrimonio).

Quanto ai 180 gg,. la Legge presta il fianco a 2 interpretazioni.
Art. 1130 comma 10 termina con:
e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.
Taluni intendono che entro 6mesi deve convocare (con data "libera")...altri (condivido tale tesi) significano che quantomeno la 1^data per deliberare sia entro i 6 mesi...sempre conteggiando dalla data di chiusura esercizio.
Solitamente essendo 01/01 - 31/12 ...la convocazione sarebbe entro il 30/6 anno successivo.
Ritengo che 180 GG dalla chiusura sia termine più che sufficiente.
(Coi tempi tecnici per ricezione ultime fatture esercizio in 60gg si fa tutto.
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Mi permetto di entrare nella discussione, al solo fine di evidenziare che il mancato rispetto dell’obbligo di redigere i rendiconti ( per anno solare Gennaio /Dicembre e non come di sovente accade a decorrere dalla nomina) e di convocare l’assemblea comporta a carico dell’amministratore il risarcimento dei danni a favore del condominio (si pensi al caso in cui, durante il periodo in cui l’amministratore del condominio non presenta i rendiconti uno dei proprietari fallisce e non è possibile recuperare quanto dovuto) e/o la riduzione dell’onorario dell’amministrazione per il mancato rispetto degli obblighi imposti dal codice civile e assunti accettando l’incarico di amministratore.
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
"prematuro" nel limite in cui l'amministratore, ritardando nella convocazione dell'assemblea relativa alla revoca e/o conferma del suo mandato, ed ancor più al deposito del rendiconto non determini pregiudizi a carico del condominio (per esempio solo per citarne alcune, la decadenza dal poter richiedere la restituzione / sostituzione di determinati beni, oppure la decadenza dal poter contestare eventuali annotazioni sugli estratti di conto corrente (che come noto è di solo 6 mesi)
 

moralista

Membro Senior
Professionista
Non tutti gli ermellini sono concordi sulla durata in carica dell'amministratore di un anno
 
Ultima modifica:

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
E' il codice civile, art 1129, a stabilire che " l'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata"
 

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