Allora ragazzi, vi spiego meglio: io ho ricevuto tutto per successione inter vivos da mia madre e cioè donazione per i terreni e poi alcuni libretti postali cointestati e altri due su cui mia madre mi conferì la procura a riscuotere. Poi, vi ripeto mia madre non mi cita affatto nel suo testamento olografo. I miei fratelli hanno già esercitato, contro di me, azione di riduzione con collazione ritenendo lesa la legittima; io mi sto muovendo con il mio legale a fare periziare tutti i beni e chiederò in riconvenzionale la restituzione di quanto ho pagato a titolo di debiti pregressi (ICI e altro) del de cuius e a titolo di debito sorti a segutio della morte ma, di fatto, non credo di avere la qualità di erede ma solo di donatario, anzi mi considero un legittimario pretermesso. Non ho interesse ad esercitare io l'azione di riduzione perchè mi sento soddisfatto. Vi preciso però che i miei fratelli si sono rifiutati di pagare le spese del funerale e di pubblicazione del testamento a cui ho provveduto io anche per evitare conseguenze fiscali su beni non miei.
 
Mossa ineccepibile.
Il giudice conguaglierà quanto da lei dovuto ai legittimari con quanto a lei dovuto (imposte) anticipate in nome e per conto degli eredi o del de cuius.
 
I miei fratelli hanno già esercitato, contro di me, azione di riduzione con collazione ritenendo lesa la legittima;
cioè hanno aspettato che tu, non nominato nel testamento, pubblicassi il testamento stesso per fare azione di riduzione e collazione nei tuoi confronti ritenendo lesa la quata di legittima.
Facciamo quattro conti: tua madre avendo fatto testamento aveva una quota disponibile pari ad 1/3 del valore delle sue proprietà, che poteva donare inter vivos, 2/3 del valore delle sue proprietà da dividere tra i legittimari. Divisione secondo il comma 2 dell'art. 507 c.c.
In questo caso i legittimari sono solo i figli nominati nominati nel testamento oppure è compreso anche peppe904? la domanda sorge spontanea alla luce del fatto che i legittimari sono: il coniuge superstite, i figli (tutti) e gli ascendenti (se ancora viventi). I legittimari sono persone che non possono essere privati di quanto gli spetta delle proprietà del de cuius, secondo il c.c. .
Diciamo che al legittimario pretermesso vada bene questa situazione e che non faccia valere la sua condizione di legittimario; appare chiaro che se questa persona ha altri due fratelli alla fine della lite si troverà ad aver suddiviso in parti uguali il patrimonio della madre. Ma se i fratelli sono 3 o più lui si troverà ad avere avuto una parte più consistente del patrimonio materno come peraltro previsto dal codice civile.
Se i fratelli nominati nel testamento fossero 3 la suddivisione dovrebbe essere questa: 1/3 di quota disponibile a peppe 904; 2/3 di quota legittima da dividere in parti uguali tra gli altri tre fratelli; cioé
3/9 a peppe 904 + 2/9 fratello A + 2/9 fratello B + 2/9 fratello C.
Se peppe 904 facesse istanza per essere compreso tra i legittimari si avrebbe questa situazione: 1/3 di quota disponibile a peppe 904; 2/3 di quota legittima da dividere in parti uguali tra i (3+ peppe 904= 4) fratelli; cioé
4/12 di quota disponibile + 2/12 di quota legittima = 6/12 =1/2 di proprietà a peppe 904
2/12 al fratello A + 2/12 al fretello B + 2/12 al fratello C.
In sostanza se peppe 904 non fa istanza per essere riconosciuto tra i legittimari fa un favore agli altri fratelli.
 
Aggiungo, leggendo in giro, che non mi risulta che i miei fratelli abbiano accettato l'eredità con beneficio d'inventario (564 c.c.). Ritengo che l'azione sia pure inammissibile. O sbaglio? Non sono un coerede.
 
Per i suoi fratelli l'accettazione col beneficio d'inventario è una facoltà
Altra cosa invece la predisposizione d'inventario quali eredi che agiscono in riduzione del donatario
 
In sostanza se peppe 904 non fa istanza per essere riconosciuto tra i legittimari fa un favore agli altri fratell
Tal ragionamento ha un difetto di fondo: se @peppe904 proponesse azione per essere riconosciuto quale erede, sarebbe tenuto alla collazione (salvo dispensa che però non è dimostrabile sia stata accordata nel caso di specie), con la conseguenza che quel terzo ricevuto al tempo della donatio incrementerà la quota di ciascun legittimario... Altro che convenienza: un vero e proprio danno per peppe che non si vedrebbe attribuire niente di più degli altri legittimari (quanto donatogli non sarebbe mai imputato alla disponibile)
 

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