geomarchini

Nuovo Iscritto
non meriti risposta.

aggiunto dopo 9 minuti :

con riferimento alle spese per i “sottobalconi”, cioè la parte inferiore del balcone, l’orientamento è oscillante.
la giurisprudenza, infatti, in alcuni casi ha affermato che le spese di manutenzione della parte sottostante il balcone sono a carico esclusivamente del proprietario dell’ appartamento inferiore, potendo, idealmente, corrispondere al soffitto, di cui sarebbero un prolungamento, con conseguente applicazione dell'art. 1125 c.c., che pone a carico del proprietario del piano sottostante le spese per l’intonacatura, la tinteggiatura e la decorazione dei soffitti.
in altri casi, invece, è stato sostenuto che le spese di manutenzione dei sottobalconi debbono essere poste a carico di tutti i condomini poiché i sottobalconi sarebbero una parte condominiale in quanto visibili dall'esterno dell'edificio e, quindi, con funzione decorativa ed estetica per l’intero fabbricato. quest’ultimo orientamento sembra ormai condivisibile anche alla luce della giurisprudenza della corte di cassazione che, anche recentemente (corte cass. 17/07/2007 n. 15913), ha confermato che i balconi aggettanti non possono considerarsi neppure in parte di proprietà del proprietario dell’appartamento sottostante. Ne consegue l’impossibilità di applicare, anche in via analogica, l’art. 1125 c.c. Al fine di stabilire i criteri di ripartizione delle spese di manutenzione del sottobalcone che, quindi, dovrebbero gravare o solo sul proprietario del balcone o su tutti i condomini, a seconda che i sottobalconi vengano considerati di proprietà esclusiva o di proprietà condominiale.
corto non ti offendere! Presumo che la cassazione "a orientamento oscillante" abbia inteso i balconi sopra i marciapiedi, il codice civile dice quello che ho detto io e anche tu!
 
A

Alfredo123456

Ospite
Purtroppo non esiste nemmeno il regolamento e l'amministratore è uno dei condomini. Purtroppo è una situaizone in cui mi sono trovato, essendo un neo-inqulino dello stabile. Ma stiamo provvedendo alla nomina di un amministratore professionista che spero metterà tutto in regola.

Aggiunto dopo 4 minuti :

il davanti (ringhiera) del balconi fa parte della facciata e quindi e' parte comune. idem, il soffitto e contemporaneamente il pavimento del balcone e' parte comune.
dei balconi e' proprieta' esclusiva SOLO il materiale o il colore delle piastelle con cui un proprietario vuole rifare il pavimento dello stesso.


quindi mi dici che è di proprietà solo il pavimento. Quindi ti faccio un esempio: io sono al primo piano il soffitto del mio balcone ha delle crepe; sono di competenza mia, del 2° piano o dell'intero condominio?

Secondo caso la parte di sotto del balcone del primo piano ha una crepa da dove sono caduti dei calcinacci (la crepa è al centro del balcone non sulla parte verticale, a chi spettano? A me o al condominio?
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto