MimmoP

Membro Attivo
Buon giorno, ho un piccolo problema che sono certo aiuterete a risolvere. Dunque, due condomini (A e B) sono asserviti da una stradella privata su cui, però, esiste il diritto di passaggio con autoveicoli di un terzo condominio (C) e, fino a questo omento non ci sono stati mai grandi problemi. Ora, però, gira voce che i detti condomini (A e B) intendono far collocare un cancello all'inizio della stradella (per evitare non sò bene cosa) creando, conseguentemente eventuali problemi al condominio (C) che, avendo il "diritto di passaggio" acquisito per atto notarile, si vedrebbe costretto a spese che, si crede, non spettanti per l'acquisto di chiavi, telecomandi e quant'altro.Le mie domande sono:
a) possono i due condomini (A e B) decidere autonomamente di far
collocare un cancello senza interpellare gli aventi diritto al passaggio?
b) possono obbligare i condomini del condominio (C) a provvedere a loro
spese per l'acquistio di telecomandi e/o chiavi?
Concludo ringraziando tutti voi per il sicuro aiuto che mi darete e mi dichiaro sicuramente contento di far parte (iscritto) di un sito tanto utile quanto necessario complimenmtandomi con il/i creatore/i.
Bravissimo/i
 
Salve
i condomini A e B possono installare un cancello perche' e' un loro diritto preservare la propria propreta' da chichessia , ma nello stesso tempo il Condominio C avendo il diritto di passaggio non deve subire intralcio dal succitato cancello quindi deve essere fornito di chiavi, telecomandi e se l'accesso non e' solo carraio ai garage ma e' quello principale anche dei relativi citofoni chi gli permettano di aprire ad ospiti o conviventi, nonche' buche delle lettere e non gli si puo' chiedere nulla per la gestione o manutenzioni ordinarie o straordinarie

in giro per internet ci sono sentenze in tal senso

L'esercizio da parte del proprietario della facolta' che gli deriva dall'art. 841 Cod. Civ. Di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo per proteggerlo dall'ingerenza di terzi, e' consentito anche nell'ipotesi che lo stesso sia gravato da una servitu' di passaggio purche' non ne derivi limitazione al contenuto della servitu' e siano adottati mezzi idonei a consentire al titolare di essa la libera e comoda esplicazione, salvo un minimo e trascurabile disagio, del suo diritto.

saluti Marco :wall:
 
Buon giorno Marco, ti ringrazio tantissimo per la tua esauriente risposta e penso proprio di scrivere in tal senso agli amministratori dei due condomini. Nuovamente grazie .
 
se tutto ok dammi un pollice in su' grazie

l'apposizione di un cancello sulla strada su cui la servitu' si esplica, ancorche' accompagnata dalla dazione delle chiavi al proprietario del fondo dominante (condominio C in quanto ha la servitu' di passaggio attiva in capo), non comporta sempre, per quest'ultimo, un minimo, e percio' ammissibile, sacrificio, potendo quel rimedio (la dazione delle chiavi) palesarsi insufficiente, nelle specifiche circostanze del caso concreto (in funzione della distanza del cancello dal fondo dominante, dell'esistenza nello stesso di una casa stabilmente abitata, ecc.), a consentire il libero e comodo passaggio di tutte le persone che, a piedi o con veicoli, debbono servirsi della strada per accedere al fondo dominante, e quindi ad escludere che lo esercizio delle facolta' di cui all'art. 841 Cod. Civ. Si traduca in una limitazione sostanziale del contenuto della servitu'. Ne consegue che a rendere compatibile, in siffatta ipotesi, l'esercizio della detta facolta' con la tutela (del diritto o del possesso) della servitu' di passaggio puo' rendersi necessario il ricorso a piu' facili e pronti sistemi di apertura, come ad esempio la predisposizione, da parte del proprietario del fondo servente di congegni automatici di apertura a distanza direttamente utilizzabile dal proprietario del fondo dominante. ( conf.1509/86, mass n.444891; ( conf.1758/79, mass n.398119; ( conf.1830/77, mass n.385561; ( conf. 3976/76, mass n.382645; ( conf.1021/71, mass n.374423).* ANNO/NUMERO: 1990 10609 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE
 
Buongiorno Marco,
io sono proprietaria del fondo su cui grava una servitù di passaggio. Avvalendomi dell'art. 841 A Mie spese ho fatto collocare un cancello, ho consegnato chiavi, telecomando, sblocca cancello(Insomma tutto ciò che poteva essere utile a non rendere difficoltoso il passaggio al proprietario del fondo servente).
Ora il mio vicino di casa mi ha portaro in causae il giudice h emesso sentenza di farmi togliere il cancello in essere. Ho fatto ricorso a tale appello dimostrando la mia buona volontà e venendo ancora incontro alla servitù di pssaggio,ho proposta di togliere l'automatismo dal cancello, modificare il cancello e renderlo manuale-elettrico. consegnare loro le chiavi far passare tutti i cavi dal mio elettricista in modo sempre a mie spese. Ma nulla il mio vicino non ne vuole sapere e vuole che a tutti i costi io tolga il cancello. Tieni anche presente che oltre ad avere la preoccupazione che qualsiasi persona possa entrare dentro la mia casa, ho anche un cagnolino che potrebbe scappare da un momento all'altro.
Mi sa dare qualche dritta o avere la possibilità di leggere qualche sentenza in cui il giudice ha dato ragione al proprietario del fondo?
 
salve
ce ne sono molte basta inserire le parole chiave su un motore di ricerca,
cmq io ho trovato questa e mi sembra abbastanza interessante
saluti marco ;-)

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del giudice delegato dott. Sandro Pecorella, sciogliendo la riserva che precede nella causa (n.r. 530/2008) tra C. F. (ricorrente) contro F. G. P., F. A. e R. F. (resistenti) avente per oggetto ricorso ex art. 669 ter e 700 c.p.c. per rimuovere chiusure e lucchetti in ordine ad una servitù di passaggio;

considerato che la ricorrente ha chiesto l’emissione del provvedimento e di disporre audizione di informatori e che i resistenti si sono opposti chiedendo in subordine di sentire anche essi informatori;

rilevato che:

· Corretta è l’utilizzazione del ricorso all’art. 700 c.p.c. perché il ricorrente non lamenta una lesione possessoria dato che l’apposizione di cancelli e chiusure renderebbe più disagevole la servitù anche se è stato messo in possesso delle chiavi cosa questa che non consente di ritenere il medesimo ricorrente spossessato;
·l’azione è dunque anticipatoria di quella che discende dall’art. 1067 comma 2° c.c. che in effetti è preannunziata in ricorso;
· nel merito ritiene lo scrivente manchi perfino il fumus dell’azione;
· infatti come lo stesso ricorrente riconosce la giurisprudenza ritiene lecita l’apposizione di cancelli e di chiusure a chiave ma ritiene che la stessa sia comunque illecita alla luce dell’art. 1067 c.c. che impedisce azioni che tendono a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più gravoso;
· orbene, ritiene lo scrivente che dalle fotografie in atti si evince che il cancello ha una apertura sufficiente per far passare qualsiasi mezzo agricolo e no e che la semplice necessità di aprire e chiudere i cancelli non valga a fare ritenere aggravata l’esercizio della servitù medesimo;
· dalle fotografie si evince anche che il passaggio sul quale esiste servitù porta anche alle case dei resistenti e ciò è elemento che deve senza altro ritenere giustificabile di per se l’apposizione di cancelli e chiavi per motivi di sicurezza e che l’apposizione di cancelli e chiavi non costituisca un “abuso del diritto”;
· in proposito il fatto che vi siano altre possibilità di arrivare alle case dei ricorrenti non determina inutilità delle chiusure perché l’accesso con automezzi è agevolmente possibile solo tramite il passaggio chiuso con i cancelli. Questa impossibilità di arrivare con automezzi senza aprire i cancelli evidenzia di per se un miglioramento della sicurezza delle case dei resistenti che di per se giustifica l’apposizione di cancelli;
· dunque non sussiste il fumus della domanda ex art. 1067 c.c. comma 2;
· ma non sussiste neppure il periculum in mora;
·infatti esso viene dedotto nell’irreparabilità del danno dovuto a dovere in continuazione aprire e chiudere i cancelli con le chiavi;
· si domanda il giudice in relazione a questo che più che un danno è un disagio: quale è il bene giuridicamente rilevante che viene leso dal comportamento di apporre chiusure e lucchetti che non rendono disagevole l’esercizio della servitù, ma semplicemente lo regolano dando la possibilità di passare solo agli aventi diritto, tenuto conto che l’art. 841 c.c. da diritto al proprietario di chiudere il proprio fondo? Non ravvisandosi beni giuridicamente tutelati lesi dal fatto lamentato, ritiene lo scrivente che neppure periculum in mora sussista;
· il ricorso deve essere respinto;
· ai sensi dell’art. 669 septies c.p.c. il ricorrente deve essere condannato a pagare le spese di causa che non essendo stata depositata nota spese vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Visti gli artt. 669 septies e 703 c.p.c.;

respinge il ricorso;

condanna C. F. a pagare le spese di causa in favore di F. G. P., F. A. e R. F. che liquida d’ufficio in complessivi € 1300,00 di cui € 500,00 per competenze ed € 800,00 per onorari oltre IVA e CPA come per legge.

Manda alla Cancelleria per comunicare la presente ordinanza alle parti, disponendo che la stessa esegua la comunicazione a mezzo fax, con successiva verifica telefonica, senza officiare l’Ufficiale Giudiziario.

Imola, 8 maggio 2008.
 

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