Oronzo Crescenzio
Membro dello Staff
La disciplina dei giochi dei bambini nei viali o cortili condominiali non integra un’occupazione degli stessi né un'alterazione della destinazione della cosa comune, con impedimento del pari uso degli altri condomini e si risolve in una forma di utilizzazione diversa da quella normale ma non illegittima, sempre che temporanea e/o occasionale compatibile con la destinazione del bene. In ogni caso, essa può essere disposta dall'assemblea dei condomini, con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dall'art. 1136 c. c.. 