uva

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se il donante è in vita
il suo coniuge e parenti in linea retta possono sospendere la decorrenza dei 20 anni opponendosi alla donazione con un atto stragiudiziale (l. 80/2005).

Ne deduco che: se il donante è in vita, se sono trascorsi più di 20 anni dalla trascrizione della donazione, e se entro quel termine il coniuge e i parenti in linea retta non hanno presentato opposizione alla donazione stessa; allora l'acquirente dell'immobile donato può stare tranquillo. Perché i legittimari non potranno più aggredire quell'immobile.
 

Dimaraz

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Ha detto che è difficile vendere l'immobile sino a 20 oltre la successione dei donanti (post n. #7).
Quindi ipotizza che il donante sia deceduto, giusto?

A me risulta che se il donante è deceduto i sui eredi legittimari hanno solo 10 anni di tempo (e non 20 anni) dalla morte per esercitare l'azione di restituzione.

Stiamo parlando per ipotesi ma devi considerare tutte le variabili in termini assoluti: "a me risulta" ... almeno un caso per il quale la prescrizione dei 10 anni non decorre dal momento dell'apertura della successione ed è quella conseguente all'intervenuto Art. 69 comma 1 DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154.


il suo coniuge e parenti in linea retta possono sospendere la decorrenza dei 20 anni opponendosi alla donazione con un atto stragiudiziale (l. 80/2005).

Ne deduco che: se il donante è in vita, se sono trascorsi più di 20 anni dalla trascrizione della donazione, e se entro quel termine il coniuge e i parenti in linea retta non hanno presentato opposizione alla donazione stessa; allora l'acquirente dell'immobile donato può stare tranquillo. Perché i legittimari non potranno più aggredire quell'immobile.

Ma tal "deduzione" non sovverte la mia frase:
fintanto che è in vita il donatario nessuna azione di restituzione/collazione/riduzione potrà essere intrapresa dagli eredi.
L'opposizione al più servirà per "proteggere" eventuali diritti solo successivamente.


Per concludere solo i 20 anni ti garantiscono...ed è infatti su quella base che chi deve finanziarti non solleva opposizioni.
 

uva

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fintanto che è in vita il donatario
Intendi dire fintanto che è in vita il donante (come avevi scritto nel post n. # 9), oppure adesso ti riferisci al donatario?

E' chiaro che se il donante è in vita gli eredi non si possono neppure definire tali! Diventeranno eredi (forse è meglio dire chiamati all'eredità) quando si aprirà la successione. Prima non possono sostenere di essere lesi nei loro diritti ereditari.
E' ovvio che l'opposizione ha il solo scopo di sospendere la decorrenza dei 20 anni.

Se invece il donante è morto, non sono trascorsi i 10 anni (con l'eventuale decorrenza dall'accertamento giudiziale della filiazione come hai evidenziato), e il donatario è in vita; allora i legittimari lesi nei loro diritti devono prima escutere il donatario.
Forse è questo che intendi dire circa il fatto che il donatario sia in vita.
 

Dimaraz

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Intendi dire fintanto che è in vita il donante (come avevi scritto nel post n. # 9), oppure adesso ti riferisci al donatario?

Lapsus digitando. Ovviamente intendevo a quanto già scritto: donante.
Ovviamente è un caso (quello del figlio in attesa di riconoscimento) "estremo" ma pur sempre possibile.

Sempre come discorso "generalistico" resta anche il fatto che l'azione di restituzione verso terzi sarà esperibile solo se la quota dei legittimari fosse stata lesa.
 

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