Ennio Alessandro Rossi

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A mio parere:
Per Daniel: Posso rimanere nel regime naturale di Comunione di beni ma per quel specifico atto posso chiedere ( in tal caso deve intervenire dal notaio anche l'altro coniuge) che venga solo a me intestato al 100%

Per Roberto:
- posso comperare la Casa Alfa con i benefici prima casa, seppure nello stesso comune io risiedo nella casa di mia sorella ( la Casa Alfa la posso anche affittare)
-per non perdere i benefici posso rivendere nel quinquennio , ma nella Casa Beta che ricompro con i benefici prima casa ci devo andare ad abitare effettivamente
 

Ennio Alessandro Rossi

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Per Roberton:
fonte art.1-IIbis, punto 3 della tariffa parte prima allegata al dpr 131/ 86....dice in sostanza che le agevolazioni prima casa si applicano salvo che il compratore rivenda entro 5. In tal caso paga sanzione 3% piu' interessi ......e testualmente seue " le predette disposizioni (ndr.sanzioni) non si applicano nel caso in cui il contribuente entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo ( ndr benefici prima casa) ,proceda all'acquisto di altro immobile DA ADIBIRE A PROPRIA ABITAZIONE.
 

Jrogin

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Ennio Alessandro Rossi ha scritto:
Per Roberton:
....... In tal caso paga sanzione 3% piu' interessi .......
Credo che nello scrivere il post non sia stato battuto lo 0. La sanzione è del 30% (Trenta%) sui benefici ottenuti oltre gli interessi di mora.
Buona Domenica.
 

Jrogin

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Ennio Alessandro Rossi, io non ho capito una cosa. :triste:
A tuo parere, considerando solo l'immobile già in possesso dei coniugi in comunione legale dei beni, può un coniuge cedere all'altro il suo 50% (e quindi "spogliarsi del bene) SENZA procedere prima alla separazione dei beni? :domanda: :domanda:
 

Ennio Alessandro Rossi

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Non ho la verità in tasca ma secondo me sì se nell'atto di cessione dichiaro che solo per quel singolo o quei singoli beni le parti ammettano che sia attribuibile al 100% solo ad uno dei coniugi .
Per esempio cosi' mi spiego meglio:
1-Mario e Carla comprano un immobile ; visto che sono in comunione ,Mario è propietario del 50% e Carla del 50%
2-Carla cede il suo 50% a Mario con atto notarile. Entrambe in quell'atto specifico sanciscono per reciproca e libera volontà che lo stesso sia imputabile solo a Mario per il 100%.( ossia sanciscono questo bene sia fuori dalla comunione)
3-Carla ricompra un nuovo immobile e Mario partecipando all'atto conferma che quel bene specifico è solo di Carla rinunciando che anche questo bene specifico sia fuori dalla Comunione.

In sostanza i coniugi pur volendo mantenere la Comunione posso disciplinare che quel singolo bene ne sia escluso e sia tutto di uno solo . Sembra un discorso di lana caprina ma prima di mutare il regime patrimoniale dei coniugi è bene che questi sappiano le conseguenze che potrebbero incidere su tutto il patrimonio in generale e non solo sui quei beni specifici che scientemente hanno voluto escludere dalla comunione
 

Ennio Alessandro Rossi

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Nelle risposte sono andato a braccio:
Mi scuso per le affrettate conclusioni -Rettifico parzialmente dopo un approfondito studio

I beni che non rientrano nella comunione
a. I beni di proprietà del coniuge prima del matrimonio.
b. I beni ricevuti dopo il matrimonio per donazione o eredità.
c. I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge.
d. I beni che servono all'esercizio della professione di ciascun coniuge.
e. I beni ottenuti in risarcimento di un danno e la pensione di invalidità.
f. I beni acquistati con il ricavato proveniente dalla vendita dei beni personali o con il loro scambio.
Nei casi c, d e f sopra indicati, l'esclusione dalla comunione deve risultare dall'atto di acquisto, se di esso ha fatto parte anche l'altro coniuge; se non risulta l'esclusione, il bene è comune.

Per converso è possibile, in caso di regime di separazione dei beni, effettuare acquisti in comune.
Si chiama comunione convenzionale, nella quale si possono prevedere anche quote diverse. In questo caso la divisione può essere chiesta da ciascun coniuge in ogni momento.

Chiedo venia ma credo siamo qui nell'ambito del confronto
 

Ennio Alessandro Rossi

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Dobbiamo a Daniel una sintesi che credo e spero condivisa dopo tanto travaglio ( ci scuserà ma propit è anche una piazza di discussione e di dibattito in cui talvolta ed insieme si perviene a conclusioni su materie alquanto difficili)
-Fiscalmente la risposta piu' semplice e appropriata và riconsociuto essere quella di Jrogin del 18/02/2010, 18:47
-Ma visto che la mutazione del regime patrimoniale dei coniugi potrebbe incidere su tutti i loro rapporti patrimoniali ( e non solo su due immobili in questione) riteniamo consigliabile preventivamente acquisire un consulto presso un esperto di fiducia ( avvocato, notaio etc.) che entri nel merito ( qui giustamente non è dato conoscere la situazione patrimoniale generale di Daniel e coniuge ) cosi' che Daniel abbia le idee chiare su tutte e due i fronti ( fiscale e civile) e possa decidere scientemente.


motto del giorno: "Mi corrode il dubbio. Beato chi ha verità e certezze granitiche"
 

daniel

Nuovo Iscritto
Ho avuto una consulenza con un notaio il quale, per il mio problema, mi conferma che si dovranno necessariamente stipulare n. 2 atti:
1) atto di separazione dei beni
2) atto di compravendita a favore di uno dei due coniugi.
Ciao e grazie a tutti !!!
 

Jrogin

Fondatore
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Professionista
grazie daniel. :D
Conoscere gli sviluppi delle varie problematiche, contribuisce ad un accrescimento culturale reciproco. :daccordo:
 

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