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Salve sono Carlo di Iglesias, cortesemente vorrei sapere un'informazione, mia moglie ha ricevuto in donazione con atto notarile, dal padre il 29 ottobre 2009 un terreno edificabile e nel 2010 abbiamo costruito una casa, che nel 2012 abbiamo accatastato.Ho letto che i terreni edificabili sono sempre soggetti a plusvalenza (anche trascorsi i 5 anni) è giusto?inoltre il periodo della plusvalenza viene calcolato dal 2009 anno del rogito notarile, oppure la medesima incomincia dall'accatastamento? purtroppo per motivi economici stiamo pensando di venderla.
Grazie, vi sarei molto grato se qualcuno mi potesse dare questi chiarimenti.
Grazie sinceri, Carlo
 
Purtroppo la plusvalenza sulla vendita dei terreni edificabili è sempre dovuta, anche se sono trascorsi più di 5 anni dall'acquisto del terreno ed a qualsivoglia titolo si sia divenuti proprietari (donazione, successione, acquisto...).

3.1 Presupposto impositivo: al momento del trasferimento dell’immobile – la tassabilità
della plusvalenza può non coincidere
Il presupposto impositivo si verifica al momento in cui viene trasferito l’immobile. La
plusvalenza diventa invece imponibile solo al momento della percezione del corrispettivo
(principio di cassa) e limitatamente alla parte effettivamente incassata.

3.2 Per la rilevanza fiscale è dunque necessario il trasferimento a titolo oneroso?
La fattispecie imponibile presuppone il realizzo di una plusvalenza conseguente proprio al
manifestarsi dell’effetto traslativo (11). L’art. 67 lett. a) infatti evidenzia chiaramente l’inciso “ e la
successiva vendita” così come la successiva lett. b) parla di “cessione a titolo oneroso di beni
immobili” (12)

(13)


3.2.1 che significa cessione a titolo oneroso?
La “ cessione “ che implica una plusvalenza deve essere intesa in senso ampio (arg ex art. 9
ult. comma Tuir) e comunque tale che la titolarità di un bene venga trasferita dalla sfera giuridica
di un soggetto a quella di un altro soggetto. (14)
 
Vendi la casa con il terreno oppure solo una parte residua del terreno edificabile??
Perchè se per la costruzione della casa hai usufruito di tutta l'area, per la plusvalenza vengono conteggiati "solo" i 5 anni....Saluti.
 
Purtroppo la plusvalenza sulla vendita dei terreni edificabili è sempre dovuta, anche se sono trascorsi più di 5 anni dall'acquisto del terreno ed a qualsivoglia titolo si sia divenuti proprietari (donazione, successione, acquisto...).

3.1 Presupposto impositivo: al momento del trasferimento dell’immobile – la tassabilità
della plusvalenza può non coincidere
Il presupposto impositivo si verifica al momento in cui viene trasferito l’immobile. La
plusvalenza diventa invece imponibile solo al momento della percezione del corrispettivo
(principio di cassa) e limitatamente alla parte effettivamente incassata.

3.2 Per la rilevanza fiscale è dunque necessario il trasferimento a titolo oneroso?
La fattispecie imponibile presuppone il realizzo di una plusvalenza conseguente proprio al
manifestarsi dell’effetto traslativo (11). L’art. 67 lett. a) infatti evidenzia chiaramente l’inciso “ e la
successiva vendita” così come la successiva lett. b) parla di “cessione a titolo oneroso di beni
immobili” (12)

(13)

3.2.1 che significa cessione a titolo oneroso?
La “ cessione “ che implica una plusvalenza deve essere intesa in senso ampio (arg ex art. 9
ult. comma Tuir) e comunque tale che la titolarità di un bene venga trasferita dalla sfera giuridica
di un soggetto a quella di un altro soggetto. (14)
[DOUBLEPOST=1385969043,1385968975][/DOUBLEPOST]
Vendi la casa con il terreno oppure solo una parte residua del terreno edificabile??
Perchè se per la costruzione della casa hai usufruito di tutta l'area, per la plusvalenza vengono conteggiati "solo" i 5 anni....Saluti.
Grazie del consiglio!Buona giornata[DOUBLEPOST=1385969091][/DOUBLEPOST]
Purtroppo la plusvalenza sulla vendita dei terreni edificabili è sempre dovuta, anche se sono trascorsi più di 5 anni dall'acquisto del terreno ed a qualsivoglia titolo si sia divenuti proprietari (donazione, successione, acquisto...).

3.1 Presupposto impositivo: al momento del trasferimento dell’immobile – la tassabilità
della plusvalenza può non coincidere
Il presupposto impositivo si verifica al momento in cui viene trasferito l’immobile. La
plusvalenza diventa invece imponibile solo al momento della percezione del corrispettivo
(principio di cassa) e limitatamente alla parte effettivamente incassata.

3.2 Per la rilevanza fiscale è dunque necessario il trasferimento a titolo oneroso?
La fattispecie imponibile presuppone il realizzo di una plusvalenza conseguente proprio al
manifestarsi dell’effetto traslativo (11). L’art. 67 lett. a) infatti evidenzia chiaramente l’inciso “ e la
successiva vendita” così come la successiva lett. b) parla di “cessione a titolo oneroso di beni
immobili” (12)

(13)

3.2.1 che significa cessione a titolo oneroso?
La “ cessione “ che implica una plusvalenza deve essere intesa in senso ampio (arg ex art. 9
ult. comma Tuir) e comunque tale che la titolarità di un bene venga trasferita dalla sfera giuridica
di un soggetto a quella di un altro soggetto. (14)
Grazie dell'informazione, buona giornata
 
Con la stipula è stato pagato l'aumento di valore conseguente. Se adesso devono vendere dovranno dichiarare il nuovo valore portando in detrazione i costi sostenuti per la costruzione e tutti gli altri miglioramenti. La tassazione sarà dovuta sull'incremento.
 
@Gianco
Ciao Gianco, allora che mi dici di Marceddì???
Conosci la località, senza dubbio, per cui trai le conclusioni. (:
 
Jerry48, se il 48 sta per l'anno di nascita, siamo coetanei. Conosco Marceddi e se sei disponibile non ho difficoltà ad organizzare con gli amici corregionali un incontro dai pescatori locali, ampliato ai simpatizzanti, quando preferisci. Se fosse possibile, gradirei la presenza dell'arciera. Ritengo, a pelle, siate due persone eccezionali.
 
si può fare. D'estate.
index.aspx
:mrgreen:
 

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