L'unica possibilità che la legge offre per limitare la minima durata sopra detta è che il contratto abbia carattere transitorio, transitorietà che deve essere indagata sia avendo riguardo all'attività in concreto svolta dal conduttore sia avendo riguardo alla reale intenzione delle parti al momento della stipula del contratto.
È facoltà delle parti contraenti, poi, prevedere un patto finalizzato a consentire al conduttore di recedere in qualunque momento dal contratto con un preavviso di sei mesi.