admiral

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Proprietario Casa
Salve,
i miei nonni possedevano una casa a 2 piani con una unità abitativa per piano. Nel pian terreno abita mio zio da circa 30 anni e nel piano primo abitavano i miei nonni, morti i quali, tutto l'edificio è passato 1/2 indiviso a ciascun erede, ovvero mio zio (cha abita al pian terreno) e mia madre (che non ha mai occupato l'edificio).
Ora si prefigurano 2 opzioni:
1) vendere tutto l'immobile a terzi
2) mio zio (che abita il pian terreno) compra il mezzo di mia madre

Sia per l'opzione 1 che per l'opzione 2, mio zio pretende che gli vengano riconosciuti dei lavori fatti al pian terreno nel momento in cui ha iniziato ad abitarlo (circa 30 anni fa), dato che l'appartamento era all'epoca sprovvisto di infissi, pavimenti, impianti.
La domanda: è legittima la richiesta di mio zio oppure le migliorie apportate all'edificio sono entrate a far parte della proprietà di mio nonno per accessione e, quindi, adesso vanno in eredità per 1/2 come tutto il resto?
 
Di a tuo zio quanto segue:

-occupando una parte di immobile indiviso sarebbe tenuto a pagare quota per l'affitto a sua sorella (a valere dal momento che questa ne fa richiesta esplicita)
-di tutti i lavori fatti decenni orsono (prima della successione) su un immobile di cui ha goduto e che comunque era di proprietà del padre non può chiedere rimborso a sua sorella.

Se non gli garba che compri la metà di tua madre, la quale potrà chiedere il valore di mercato dell'intero (opere extra incluse).
 
Tra l'altro le opere compiute si configurano come donazione indiretta fatta dallo zio al nonno.

"Donazione indiretta" perché non è stato regalato denaro, ma sono state effettuate opere gratuitamente, le quali sarebbero costate denaro, se nessuno le avesse effettuate.

Deceduto il nonno, la donazione non è revocabile (tra l'altro si revoca solo per gravi motivi: ingratitudine parentale, tentato omicidio, e cose così), semplimente il tutto cade in successione ereditaria, com'è già avvenuto.
 
in questo contesto io vedrei anche una terza soluzione
3) divisione ereditaria, attuabile anche mediante permute tra i due fratelli

attualmente l'edificio di 2 piani è una comproprietà con entrambi gli eredi che ne posseggono 1/2 ciascuno.
dato che lo zio già abita al piano terra da 30 anni, con la divisione rimarrebbe esclusivo proprietario di tale piano.
mentre il piano 1 andrebbe in proprietà esclusiva all'altro erede che ne potrebbe poi fare quello che vuole

occorre, procedere alla valutazione del valore venale della massa ereditaria per stabilire se uno dei due deve differenze economiche all'altro co-erede
 
Ultima modifica:
Nella divisione interverrebbero anche le parti comuni o il cortile, i posti auto, il lastrico solare, salvo altre.
 
Vi ringrazio per le numerose risposte precise ed esaustive e anche per i suggerimenti.
Anche mia madre aveva pensato all'opzione 3 ma mio zio non vuole darle il piano primo perché (cito) "non vuole nessuno sopra" e poi "a lei non le spetta perché avendo lui fatto i lavori, a lei spetta meno di un appartamento".
Quindi a questo punto credo che mi convenga pensare ad una cifra da chiedere per la metà del valore di tutto l'edificio
 
e poi "a lei non le spetta perché avendo lui fatto i lavori, a lei spetta meno di un appartamento".

Ancora?! I lavori sono una donazione indiretta fatta dallo zio al nonno, il nonno è morto, la donazione non è revocabile, e lo zio non può pretendere nulla né arrogarsi diritti grazie a questi lavori che ha effettuato. E' stata una sua precisa scelta donare questi lavori al nonno. Se il nonno fosse ancora vivente e avesse mostrato segni di ingratitudine tale da consentire la revoca della donazione, si sarebbe potuta revocare, ma ormai non si può più fare nulla.
 
Tra l'altro le opere compiute si configurano come donazione indiretta fatta dallo zio al nonno

Ancora?! I lavori sono una donazione indiretta fatta dallo zio al nonno,

Non condivido l'assunto pur concirdando sul risultato.
Una "donazione" è un atto che giuridicamente non si può assimilare al caso proposto.
Non vi è modo di dimostrare la donazione mancando qualsiasi atto o testimonianza in tal senso.

Piuttosto è individuabile la fattispecie negli Art. 936 e 1150 del C.C.

Esiste anche una precisa sentenza di Cassazione sulle "migliorie" del comodatario.

Semmai unico problema è capire l'entità degli interventi visto che le "migliorie" intendono la sostituzione/adeguamento di cosa già esistente od usufruibile.
Fare muri, pavimenti ed impianti dove non c'era nulla...stride con "miglioria".

Stante che il comodante ha comunque fruito per molto tempo direi che si debba propendere per "una mano lava l'altra...".
 
Non condivido l'assunto pur concirdando sul risultato.
Una "donazione" è un atto che giuridicamente non si può assimilare al caso proposto.
Non vi è modo di dimostrare la donazione mancando qualsiasi atto o testimonianza in tal senso.

Piuttosto è individuabile la fattispecie negli Art. 936 e 1150 del C.C.

Esiste anche una precisa sentenza di Cassazione sulle "migliorie" del comodatario.

Semmai unico problema è capire l'entità degli interventi visto che le "migliorie" intendono la sostituzione/adeguamento di cosa già esistente od usufruibile.
Fare muri, pavimenti ed impianti dove non c'era nulla...stride con "miglioria".

Stante che il comodante ha comunque fruito per molto tempo direi che si debba propendere per "una mano lava l'altra...".

Forse ho usato il termine sbagliato parlando di "migliorie", però poi ho specificato che si tratta di impianti, pavinenti, infissi. Prima che vi iniziasse ad abitare, in quella porzione di edificio c'erano la struttura ed i tramezzi.
 
Forse ho usato il termine sbagliato parlando di "migliorie

Avevo letto tutto ed inteso...e avrei risposto in modo leggermente diverso se la diatriba fosse sorta tra tuo zio ed i nonni proprietari ancora in vita.

Diventa difficile pronosticare l'esito qualora tuo zio e tua madre portassero la questione davanti ad un Giudice.

Tuo zio dovrebbe intanto dimostrare tutti i lavori fatti, presentare le fatture e di aver pagato di tasca propria.
Dopo il Giudice stabilirà se cosa e quanto...ma tuo zio non può pretendere gli venga pagato il controvalore di tali lavori da tua madre.

Al più tua madre potrebbe riconoscergli un valore simbolico solo per "amore fraterno".
In fin dei conti tuo zio ha fatto opere su beni di cui non era proprietario e nemmeno può invocare le norme che "difendono" i locatari.
 

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