equitalia nel caso specifico guadagnerebbe + cn iter lungo e tortuoso o le converebbe cautelarsi cn ipoteca?
Premesso che dovresti fare più attenzione alla punteggiatura ed evitare abbreviazioni "tipo SMS".
L'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.
Se non sono verificate le condizioni di cui sopra, può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera 120.000 euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
Ma non può iscriversi ipoteca se il credito erariale non è poi realizzabile con la vendita forzata perché la somma dovuta è inferiore alla soglia minima stabilita dalla legge.
L’ipoteca costituisce un atto preordinato all’espropriazione, per cui deve necessariamente soggiacere agli stessi limiti per questa stabiliti.
Se l'immobile è diverso da quello di cui sopra, Equitalia può iscrivere la garanzia ipotecaria, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a 20.000 euro.