Volevo scrivere: ciò che è stato donato va in collazione. Il donante non lo ha vincolato a sue espresse volontà, dobbiamo desumere che è una quota di legittima già utilizzata. Le spese scolastiche si conteggiano quindi come donazione (materia fiscale), ma solo queste. Nulla e' dovuto per il mantenimento vitale del proprio discendente. Solo le tasse e i libri. Che poi sono quelle riconosciute come detrazioni fiscali.