quiproquo

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Proprietario Casa
È un reato (delitto), previsto e punito dall'art. 392 c.p. Ma, come prevede quell'articolo, è punito solamente se esiste querela della persona offesa.
Grazie, Nemesis. Nel secondo quesito che ripropongo, definito da Ollj un reato mancava il riferimento
articolare...Un bambino ( o anche un adulto) che per gioco o altro danneggia un albero comunale...scorticandolo con un taglierino commette o no un reato...oppure è un illecito???
Se fa la stessa cosa su un albero di un giardino privato non cintato e se fosse reato (art.???) lo puniremmo con il carcere??? Comunque mancherebbe la prima parte: esercizio arbitrario
delle proprie ragioni...Con questo non voglio dimostrare alcunchè...è solo una considerazione
...omissis...quiproquo.
 

key

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Perdonatemi
Ma ne abbiamo gi'discusso.
Si chiamano I vigili del fuoco denunciando nel locale abbandonato con conduttore irreperibile(da dimostrare fornendo I suoi contatti ai vigili)che nel locale c'e'una petdita di gas,o perdita idraulica,o cattivi odori da fogna,etc.
I vigili sfondano.
E Tu locatore e proprietario metti un catenaccio.
Ti devi far inventariate Il contenito del locale,per evitare denunce da parte del conduttore.
Poi divieni custode del contenuto del locale.
In sostanza,Si fs,e'una scocciatura,ma Si fa.
Comunque Il conduttore deve essere realmente irreperibile dalle forze dell'ordine.
 

Nemesis

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Un bambino ( o anche un adulto) che per gioco o altro danneggia un albero comunale...scorticandolo con un taglierino commette o no un reato...oppure è un illecito???
Se fa la stessa cosa su un albero di un giardino privato non cintato e se fosse reato (art.???) lo puniremmo con il carcere?
L'art. 635 c.p. recita:
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.
La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:
1) con violenza alla persona o con minaccia;
2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;
3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;
4) sopra opere destinate all'irrigazione;
5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;
5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Peri reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
 

quiproquo

Membro Senior
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L'art. 635 c.p. recita:
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.
La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:
1) con violenza alla persona o con minaccia;
2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;
3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;
4) sopra opere destinate all'irrigazione;
5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;
5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Peri reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Benissimo e grazie. Adesso riesco meglio ad articolare quello che realmente posso solo ipotizzare in materia di danneggiamento
"occulto" della serratura/porta direttamente o indirettamente (...incarico...) dal Locatore-proprietario in sofferenza o offeso da un inquilino che oltre a non pagare si rende irreperibile. Dal riporto di Nemesis ne deduco che al massimo l'attore rischia una multa o un anno di reclusione ma solo su Querela della parte sedicente offesa.
Esaminiamo un ideale caso pratico. La porta dell'immobile nel primo mattino del tal giorno risulta "violentata" e su segnalazione di un vicino o di un passante (negozio) il proprietario corre a fare...che
cosa???
1) sporgere denuncia contro ignoti per furto con scasso,
2) chiamare un fabbro e sostituire la serratura,
3) Custodire per prudenza qualcosa solo se ne vale la pena per coerenza anche nulla, dovendo risultare rubato tutto ciò che si poteva asportare facilmente ( sto pensando all'immobile arredato
dal proprietario...),
4) Con le chiavi in sue mani potrà almeno "proporre" la vendita e consentirne la visione agli interessati...Non è molto ma è meglio di
prima...Avrà comunque il tempo e la facoltà di disdettare le utenze e ridurre, quanto possibile, le spese condominiali, il riscaldamento e
quant'altro...
5) Poi se proprio costretto al Giudice lo potrà fare con più tranquillità
./.
In tal modo il locatario, se si rifà vivo, non potrà quererarlo nè per sospetta violenza, nè per esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Cosa ne dite??? Si può fare??? Tu qpq lo faresti??? Alla mia età
no senz'altro...Se fossi...vento...foco...e chiaramente FradJACOno...
forse Sì...!!! qpq. P.S. Un eventuale Comodato???
 

Nemesis

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Adesso riesco meglio ad articolare quello che realmente posso solo ipotizzare in materia di danneggiamento
"occulto" della serratura/porta direttamente o indirettamente (...incarico...) dal Locatore-proprietario in sofferenza o offeso da un inquilino che oltre a non pagare si rende irreperibile. Dal riporto di Nemesis ne deduco che al massimo l'attore rischia una multa o un anno di reclusione ma solo su Querela della parte sedicente offesa.
No, non riesci ad articolare meglio.
Poiché quella fattispecie integrerebbe non il reato ex art. 635 c.p., ma, come già scritto, quello ex art. 392 c.p. Per cui la pena è quella della (sola) multa fino a cinquecentosedici euro.
 

quiproquo

Membro Senior
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No, non riesci ad articolare meglio.
Poiché quella fattispecie integrerebbe non il reato ex art. 635 c.p., ma, come già scritto, quello ex art. 392 c.p. Per cui la pena è quella della (sola) multa fino a cinquecentosedici euro.
Aver riportato erroneamente multa o reclusione non altera il contenuto del mio post che era incentrato sull'ipotesi di scassinare o meno in incognito la porta
dell'immobile...Se poi l'autore fosse scoperto e se la cavasse solo con una multa...
meglio ancora...per lui e... per la mia ipotesi...Non capisco da parte tua questo accanimento su piccole sbavature del tutto ininfluenti sulla sostanza della
riflessione...Il tuo contributo su Propit è fondamentale e tutti te ne siamo grati...
Ma non guasterebbe un pizzico di cameratismo...FradJACOno ed io ne avremmo da vendere a josa...Lui più di me...Grazie per l'attenzione. Quiproquo.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
qualunque sia la causa senza necessità di intimazione o diffida da parte del locatore che acquista senz’altro il diritto di ottenere l’immediata risoluzione del contratto in danno e spese del conduttore(art.1456 c.c.Clausola Risolutiva Espressa)

Estrapolata da un contratto.

Scusate,la memoria fa cilecca.
Ma mi pare che l'art.1456 c.c. deve essere esercitato per iscritto dal locatore.
Ossia almeno con raccomandata (o PEC per società).
O si può liberamente concordare l'AUTOMATICITA' al verificarsi dell'evento,che fa scattare la risoluzione del contratto per il 1456 c.c.?
 

uva

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Proprietario Casa
Esaminiamo un ideale caso pratico. La porta dell'immobile nel primo mattino del tal giorno risulta "violentata" e su segnalazione di un vicino o di un passante (negozio) il proprietario corre a fare...che
cosa???
1) sporgere denuncia contro ignoti per furto con scasso,
Se ho capito bene, intendi dire che di notte il proprietario si introduce nell'immobile scassinando la serratura della porta/saracinesca. E la mattina seguente denuncia il "fattaccio" alla p.s. come se fosse colpa di "ignoti".
Ma fare una denuncia falsa non è un reato?! Se saltasse fuori la verità (un testimone passando di lì o dalla finestra della propria casa potrebbe aver visto tutto) , penso che il proprietario si troverebbe nei guai!
Si può obiettare che è poco probabile essere scoperti, ma io non farei mai una cosa del genere! Un po' per il rischio di mettermi nei guai da sola, un po' perché sostenendo il falso fino al punto di fare una denuncia non veritiera si passa completamente dalla parte del torto!
 

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