asana

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ciao, ritorno su un argomento spinoso. Bilocale affittato ad una signora straniera sola, poi vanno a viverci in quattro: si aggiungono una figlia e i due figli minori di questa. Figlia che fra l'altro ha fatto richiesta anche per l'alloggio popolare. Il contratto è concordato e la signora, come previsto, ha preso la residenza, gli altri non so. Ci sono margini per contestare questo "sovraffollamento" dei locali?
 

SuperRomu

Membro Junior
Professionista
Ciao, ritorno su un argomento spinoso. Bilocale affittato ad una signora straniera sola, poi vanno a viverci in quattro: si aggiungono una figlia e i due figli minori di questa. Figlia che fra l'altro ha fatto richiesta anche per l'alloggio popolare. Il contratto è concordato e la signora, come previsto, ha preso la residenza, gli altri non so. Ci sono margini per contestare questo "sovraffollamento" dei locali?
Gent.le Utente Asana,
Ci si può parlare di sovraffolamento quando si presentano i seguenti punti:
n. 1 - Si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione, anche se temporanea ed occasionale, di un numero di persone maggiore, rispetto a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati dall'articolo 2 e 3 del D.M. 05.07.1975, di una persona per unità abitativa fino a 40 mq. e di 2 persone per quelle di superfìcie superiori, che non sia qualificabile come mera visita di cortesia.
n. 2 - Nel caso in cui vi sia la presenza di minori degli anni 14 la tolleranza individuata al comma precedente viene aumentata fino al numero di detti minori;
Saluti.
 

asana

Membro Attivo
Proprietario Casa
ciao, se capisco dato che il bilocale è di 40 mq una persona sola è il massimo ? se di 42 possono starcene 2? Se c'è una minore ma di 15 anni come si considera?
ci si può tutelare nel caso che poi rivendicasse la presenza di minori per ostare al rilascio del locale?
 

Elegance

Membro Attivo
Proprietario Casa

asana

Membro Attivo
Proprietario Casa
infatti l'ho letto e da quanto vedo all'art. 2:
"una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi"
non capisco su cosa si basino i calcoli indicati da SuperRomu e dove si parli di minori...
 

Franz

Membro Attivo
Impresa
infatti in un bilocale di 40 mq soggiornano in regola 2 persone(3 se il bilocale è di 42 mq)......il sovraffollamento si segnala in comune o ai vigili
 
B

Bluechewanna

Ospite
Ciao, ritorno su un argomento spinoso. Bilocale affittato ad una signora straniera sola, poi vanno a viverci in quattro: si aggiungono una figlia e i due figli minori di questa. Figlia che fra l'altro ha fatto richiesta anche per l'alloggio popolare. Il contratto è concordato e la signora, come previsto, ha preso la residenza, gli altri non so. Ci sono margini per contestare questo "sovraffollamento" dei locali?
ment

Il margine è il regolamento d'igiene e sanità del tuo Comune (diverso da Comune a Comune): controlla i limiti dell'affollamento, ma, salvo situazioni di vero degrado, per qualche decina di metri quadrati in meno difficilmente il Sindaco emette una ordinanza di sgombero. Chi riceve ospitalità da parte del titolare del contratto, finchè l'ospitalità rimane, e non muta in comodato o sublocazione (qualora convenzionalmente vietati), non può essere allontanato.
 

asana

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie delle risposte dettagliate. Il problema che sollevavo riguardava però anche il fatto di fare un contratto ad un singolo e ritrovarsi poi 4 persone di cui due minori. Possono poi ritardare il rilascio dei locali col pretesto della presenza dei minori? Quando uno affitta come può tutelarsi per sapere chi effettivamente andrà a vivere nei locali? Grazie e pazienza!
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Quando uno affitta come può tutelarsi per sapere chi effettivamente andrà a vivere nei locali?
Non ci si può tutelare!
Il conduttore può ospitare chi vuole, quando vuole, e per il tempo che vuole.
L'unico limite è, come già ti hanno risposto, la superficie dei locali.

Anche gli "ospiti" devono rispettare il regolamento del condominio (non arrecare disturbo agli altri abitanti dello stabile) e le clausole del contratto di locazione (non dovrebbe trattarsi di sublocazione e comodato: cosa difficilissima se non impossibile da dimostrare se il locatore volesse risolvere il contratto per violazione delle clausole che le vietano).

La questione delle ospitalità non temporanee (spesso all'insaputa del locatore) era già stata trattata in questa discussione:
Locazioni abitative: è nullo il divieto di ospitalità non temporanea

Se poi si dovesse verificare uno sfratto per morosità o per fine locazione, sarà l'ufficiale giudiziario a decidere eventuali proroghe nel rilascio dell'unità immobiliare se lo sfrattato si trova in determinate situazioni di disagio (presenza di minori, di persone malate o disabili, famiglia indigente, ecc).
 
B

Bluechewanna

Ospite
Possono poi ritardare il rilascio dei locali col pretesto della presenza dei minori?

No, dal momento che non sono soggetti giuridici del contratto.

Quando uno affitta come può tutelarsi per sapere chi effettivamente andrà a vivere nei locali?

La locazione è un viaggio. E' un viaggio verso l'ignoto. Non sai chi salirà sul treno, chi scenderà, se il controllore ti farà contravvenzione, nè tantomeno se arriverai a destinazione senza scosse o ritardi.

Non puoi impedire al tuo d'intessere relazioni sociali nell'immobile ad uso abitativo, tanto più con i suoi parenti più prossimi.

La locazione di un immobile abitativo ha una funzione esistenziale perchè permette all'inquilino di godere di un tetto, di un riparo adeguato entro cui si sviluppa buona parte della sua vita e da cui si dirama l'intreccio delle relazioni sociali gravitanti attorno alla casa in cui dimora.

E' un suo diritto primario, tutelato dalla Costituzione, condividere la sua sistemazione stabile: sono gli inviolabili diritti e doveri di solidarietà economico-sociale che ci fanno ospitare il figlio, il padre anziano, un conoscente sfrattato, un amico in difficoltà e che fanno di noi degli esseri umani, e, finchè siamo ancora tali, i rapporti di vita in comune non possono essere ostacolati dai poteri di autonomia negoziale.
 

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