antemecca

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QUANDO L’INQUILINO È MOROSO
Il canone di locazione va sempre dichiarato anche se non è stato effettivamente percepito.

La legge prevede, però, che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo,
se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento
giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In particolare, il reddito è
escluso da tassazione a partire dal momento in cui l’intimato non compare o, pur comparendo, non
si oppone (ai sensi dell'articolo 633 c.p.c.) oppure dal momento in cui l’intimato si oppone (ai sensi
dell'articolo 665 c.p.c.). Inoltre, nel caso in cui il giudice confermi la morosità dell’affittuario anche
per periodi precedenti, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari alle imposte versate
sui canoni scaduti e non percepiti.
In detti casi permane, comunque, l'obbligo di tassare l'unità immobiliare determinando il reddito
sulla base della sola rendita catastale

Questo e' quanto leggo dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

Domanda: per interrompere il calcolo IRPEF (presumo con relativo modello F 23 o F 24), e' sufficiente un tentativo di conciliazione davanti il Giudice di Pace, magari anche non andato a buon fine, che attesti in modo comunque inoppugnabile il mancato pagamento? O il tentativo di conciliazione e' da intendersi come atto univoco, da comprovare nonostante l'invito, operato da una delle parti che si reputa danneggiata? E quindi unico atto utile e' l'ingiunzione di sfratto?

Aggiunto dopo 1 :

Grazie Sig Avv De Valeri, e' davvero una persona gentile: apprezzo molto

Buona giornata
 

antemecca

Nuovo Iscritto
grazie per il fax-simile. la mia nuova domanda riguarda il secondo dei miei inquilini, giacché il primo si è messo in regola senza altre azioni. Il sig in questione, con contratto regolarmente registrato e rinnovi annuali, doveva pagare la mensilità di febbraio anticipatamente e comunque entro il 02/02/2012 (come da contratto). Al momento non mi è arrivato niente. devo inviare la diffida per il pagamento, denza aspettare ulteriormente? o è consigliato rivolgersi prima ad un legale? aggiungo che il postino mi ha gentilmente avvisato che qualcosa era giunta via posta, un vaglia credo, con il cognome errato nella ultima lettera (Es Bianco anziché Bianci), e che non la ha consegnata perché inutile alla riscossione. io credo che sia stata una manovra subdola per poter poi dimostrare che in verità aveva voluto pagare, ma un errore formale glie lo aveva impedito, e questo in previsione di una inevitabile azione legale. il suo contratto scade (8 anni) a febbraio del 2013, e dovrò necessariamente prendere posizione. aggiungo che da contratto doveva versare la cifra direttamente a casa del proprietario, ma ora ha inserito la consueta formula del vaglia postale. ritorno al quesito: il primo passo di contestazione per il mancato pagamento spetta al proprietario con una semplice raccomandata?
grazie in anticipo
 

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