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JERRY48

Ospite
Immaginiamo che il signor X abbia preso in affitto un appartamento dal legittimo proprietario, il signor Y; e supponiamo che dopo qualche tempo, senza che nulla facesse presagire il tragico evento, a causa del malfunzionamento del galleggiante tracimi acqua dallo sciacquone del bagno. Una disgrazia del genere non può capitare che quando l’appartamento è disabitato per un intero fine settimana, cosicché un’immensa cascata d’acqua inonda abitazioni e studi professionali degli inquilini sottostanti. Chi paga i danni? Il signor X o il signor Y?
La Suprema Corte si è più volte occupata del problema della responsabilità nel caso dell’avvenuta stipula di un contratto di locazione, e le sue conclusioni sono le seguenti: il proprietario dell’immobile locato, in quanto conserva la proprietà e la disponibilità giuridica delle parti strutturali e degli impianti in esse contenuti, quali tetti, grondaie, tubature e simili, è responsabile in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 del Codice Civile, dei danni arrecati a terzi da dette strutture e impianti fissi, rispetto ai quali il conduttore non ha né il potere né il dovere di intervenire. Permane in capo al proprietario, anche con la cessione in locazione, un dovere di vigilare sul buono stato di conservazione e di efficienza delle strutture e degli impianti.
Per contro, il conduttore è invece responsabile verso i terzi per i danni provocati da altre parti accessorie del bene preso in locazione, rispetto alle quali egli acquista una disponibilità d’uso che ne fa presupporre una facile accessibilità e un quotidiano utilizzo che danno al conduttore non solo la facoltà, ma anche l’obbligo di intervenire a fini di conservazione e manutenzione.
Perciò, nell’ipotesi di danno sopra descritta, la responsabilità andrebbe ascritta al locatario dell’immobile.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Assolutamente no! In questo caso è palese, stante la presenza di amministratore, di perito dell'assicurazione, dell'inquilino e del proprietario dell'appartamento di sotto che il danno è stato causato dall'affittuario. Per sua negligenza. Altro caso sarebbe se si presentasse anche il reato di truffa, ovvero l'inquilino tenta con dolo di far passare il danno come causato dagli impianti di proprietà del suo locatore. Capisco la tua buona intenzione, frutto di chi è abituato alle cose di questo mondo che ti porta a dire di tagliare la testa al toro e non avere discussioni. Codice civile alla mano, ognuno risponde delle sue azioni. Tra gente adulta. Fortuna che non siamo tra le genti anglosassoni che infliggono pesanti condanne anche a qualsiasi minore.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Jerry48, tutto giusto quello che scrivi. Ma le conclusioni sono errate.
Permettimi di completare il tuo esempio: se l'inquilino che si è assentato per una settimana avesse chiuso l'acqua, il problema non si sarebbe posto. Quindi il responsabile sarebbe l'inquilino e non il proprietario.
Se, più in generale, l'inquilino lascia l'acqua aperta, anche solo di un rubinetto, provocando un allagamento e danni all'appartamento sottostante, è chiaro che il proprietario non può essere chiamato in alcun modo a risponderne. È l'inquilino che risponde per incuria, disattenzione, omessa manutenzione, ecc., non certo il proprietario, che torna nella sua casa, magari anche solo una volta l'anno, per verificare che tutto sia a posto e che lì dentro certo non ci vive.

Ove si tratti di strutture fisse, come giustamente osservi, le cose cambiano. L'inquilino può non conoscere lo stato di vetustà delle tubature. Nel nostro caso, però, l'evento dannoso non pare dovuto a problemi nelle dotazioni strutturali dell'edificio, bensì dal comportamento dell'inquilino.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Oh! per la dirindina! Il mio intervento non era riferito a Jerry che dice le stesse cose nostre, Torvm, (mi ci è voluto un pò perchè sembrava che dicesse il contrario.) Il mio post di sopra era riferito a Daniele78, con il quale stavo a discutere.
 

fiorenza

Membro Attivo
Conduttore
Esiste una normativa legale secondo la quale il condomino dell'appartamento che ha cagionato il danno possa far eseguire il lavoro sulla base di preventivo da lui richiesto ed ottenuto e limitarsi a far ridipingere la zona danneggiata?
 

Daniele 78

Membro Storico
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