i lavori di impermeabilizzazione non sono soggetti a garanzia decennale?
Sì, l'art. 1669 c.c. è applicabile anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo.
Con rilascio di fideiussione?
Il costruttore è obbligato a contrarre una polizza assicurativa indennitaria decennale, a beneficio dell'acquirente, a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni a terzi, cui sia tenuto ex art. 1669 c.c., derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione e comunque manifestatasi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
Sempre il costruttore è obbligato a procurare il rilascio e a consegnare all'acquirente una fideiussione, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento.
Nella fattispecie in discussione non v'è però un contratto di compravendita.
 
Ultima modifica:
sono più di 24 mesi mi dicono gli esperti sopra...
Sono 10 anni, se ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 1669 c.c. (se vi sono gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo). Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Indietro
Top