Oronzo Crescenzio

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Con sentenza n. 76 del 21 febbraio 2006, la Prima Sezione della Corte d’Appello di Milano ha respinto la domanda del proprietario di un unità immobiliare al primo piano di uno stabile, il quale riteneva di essere tenuto indenne dalle spese di manutenzione e conservazione dell’ascensore.

Il criterio di ripartizione delle spese di conservazione e manutenzione dell'ascensore, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1124 c.c. per la ripartizione delle spese relative alle scale,comportante un contributo anche per i condomini proprietari di unità ubicate al piano terreno, è applicabile in via analogica alla fattispecie avente per oggetto l'ascensore, per la cui disciplina manca una specifica norma.
A tal fine non è rilevante la circostanza che l’ascensore sia stato installato originariamente con la costruzione dell’edificio e non in un secondo tempo: tale circostanza rileva solo se l’installazione dell’impianto è avvenuta con il dissenso di alcuni condomini. :applauso: :applauso:
 

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