FRANCESCO SILVI

Membro Junior
Professionista
Buongiorno a tutti, il 4 ottobre scorso ho conferito delega al promittente acquirente per partecipare all'assemblea del condominio dove è sito l'appartamento in vendita. Tra le delibere approvate vi è stata quella riguardante la sostituzione di un bocchettone, pluviale, e il rifacimento di alcune parti di intonaco delle facciate. L'atto notarile di vendita è del 17 ottobre 2017, 14 giorni dopo l'assemblea.
Essendo lavori di ordinaria manutenzione, art. 3 D.P.R. 380/2001, e non ancora iniziati le spese vanno imputate ai nuovi proprietari?
 
Aver dato delega non muta la sostanza.
Salvo diverso accordo le opere deliberate prima del rogito sono a carico del venditore.
 
Essendo lavori di ordinaria manutenzione, art. 3 D.P.R. 380/2001, e non ancora iniziati le spese vanno imputate ai nuovi proprietari?
Per le spese necessarie alla manutenzione ordinaria, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell'edificio o alla prestazione di servizi nell'interesse comune, la nascita dell'obbligazione coincide con il compimento effettivo dell'attività gestionale mirante alla manutenzione, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell'edificio o alla prestazione di servizi nell'interesse comune.
L'obbligo insorge, ex lege, non appena si compia l'intervento nel nome di un'esigenza collettiva apprezzata dall'organo - l'amministratore - nelle cui attribuzioni rientra "erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni" (ex art. 1130 c.c., n. 3). Sebbene queste spese siano normalmente precedute dal preventivo annuale approvato dall'assemblea, la loro erogazione effettiva non è mera esecuzione della delibera assembleare: sia perché per le attività comprese nell'ordinaria gestione condominiale l'appostazione di una somma nel bilancio preventivo ha la mera finalità di convalidare la congruità delle spese che il condominio prevede di dovere sostenere, sia perché, come si ricava dall'art. 1135 c.c., ultimo comma, l'amministratore - almeno in caso di urgenza - deve e può predisporre gli atti e le opere di manutenzione e di esercizio dei servizi comuni anche quando quel preventivo non vi sia e l'assemblea non si sia pronunciata. In questo senso è orientata la giurisprudenza della Corte di Cassazione, quando, da un lato, precisa che "l'obbligo del condomino di pagare al condominio i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni o per l'esercizio dei servizi comuni ... deriva dalla gestione stessa dell'amministratore", e, dall'altro, esclude che possa riconoscersi, in tal caso, valore di titolo esecutivo alla delibera assembleare di approvazione, la quale "ha valore non costitutivo ma meramente dichiarativo".
 

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