Jrogin

Fondatore
Membro dello Staff
Professionista
Vorrei un aiuto su la seguente situazione: il conduttore di una civile abitazione è deceduto e nel contratto di locazione era prevista a favore del conduttore la possibilità di dare la disdetta anticipata con un preavviso di 6 mesi. A seguito del decesso gli eredi possono ridurre tale periodo oppure devono rispettare la scadenza dei 6 mesi?
Grazie a tutti.
Jrogin
 

cristiana

Nuovo Iscritto
Ciao,
è successo anche a me di avere questa informazione ,per essere certa mi sono rivolta al SUNIA
In caso di MORTE del conduttore ,
La disdetta va comunque fatta dagli eredi per scritto ,segnalando la data di riconsegna dell'imobile e delle chiavi (il periodo che serve per liberarlo)
Non c'è assolutamente nessun obbligo legale di rispettare il periodo di preavviso di 6 mesi da parte degli eredi .
Se la proprietà fa storie , gli eredi possono rivolgersi al Sunia e far partire una vertenza.
Spero di esserti stata utile.
Cristiana
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Dal C.C. :
1614. (Morte dell’inquilino). Nel caso di morte dell’inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione (1594), gli eredi possono recedere dal contratto (1373) entro tre mesi dalla morte (1).
Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.
(1) Si vedano anche, gli artt. 6 e 37 della L. 27 luglio 1978, n. 392, che disciplinano la materia della successione nel contratto di locazione nel caso di morte del conduttore.

ma anche :
http://www.casa24.ilsole24ore.com/a...56111.php?importo=&varperc=100&indiceistat=10
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto