raflomb
Membro Assiduo
Gli amministratori rispondono di qualcosa oppure sono estranei alle vicende??
L'eventuale responsabilità degli amministratori di una Srl è prevista e disciplinata dall'art. 2476, comma 1°, c.c. prevede che «gli amministratorisono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’i-nosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivoper l’amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non siestende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a co-gnizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del pro-prio dissenso». Tre elementi concorrono dunque a fondare la responsabi-lità dell’amministratore: 1) l’inosservanza di un dovere, vale a dire un attoo un’omissione in violazione di un obbligo imposto dalla legge o dall’attocostitutivo; 2) il verificarsi di un danno; 3) il legame fra il comportamentodel gestore e le conseguenze dannose per la società.
L'eventuale responsabilità degli amministratori di una Srl è prevista e disciplinata dall'art. 2476, comma 1°, c.c. prevede che «gli amministratorisono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’i-nosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivoper l’amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non siestende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a co-gnizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del pro-prio dissenso». Tre elementi concorrono dunque a fondare la responsabi-lità dell’amministratore: 1) l’inosservanza di un dovere, vale a dire un attoo un’omissione in violazione di un obbligo imposto dalla legge o dall’attocostitutivo; 2) il verificarsi di un danno; 3) il legame fra il comportamentodel gestore e le conseguenze dannose per la società.