longui

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La L.R. del Lazio n. 12 del 1999 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica", presumo che scrivendo da Roma Simo5583 parli di una situazione disciplinata da tale legge, prevede all'art 12 comma 4 i casi di possibile ampliamento del nucleo occupante una casa di ERP ai fini del subentro nei diritti sulla casa stessa.
Non mi pare che il caso di Simo5583 rientri tra i casi previsti (nipote dell'assegnatario).
A nulla valendo la presenza nello stato di famiglia, che è cosa diversa dall'acquisire un diritto sulla casa che quella famiglia abita.
 

Simo5583

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La L.R. del Lazio n. 12 del 1999 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica", presumo che scrivendo da Roma Simo5583 parli di una situazione disciplinata da tale legge, prevede all'art 12 comma 4 i casi di possibile ampliamento del nucleo occupante una casa di ERP ai fini del subentro nei diritti sulla casa stessa.
Non mi pare che il caso di Simo5583 rientri tra i casi previsti (nipote dell'assegnatario).
A nulla valendo la presenza nello stato di famiglia, che è cosa diversa dall'acquisire un diritto sulla casa che quella famiglia abita.

Quindi stando a questa legge, l'unico modo è far rientrare mia madre a casa con mia nonna, intendo proprio cambio di residenza e tutto il resto....essendo la figlia ne avrebbe diritto?!


Però L'art11 comma 5 cita "Fanno, altresì, parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge."
Perchè Longui secondo te non rientro? Mi sono perso un pò.....
Grazie
 

longui

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L'art. 11 riguarda l'assegnazione, cioè la prima immissione tipicamente a seguito di bando di concorso in una casa popolare, e questo non sembra il tuo caso.
Mentre l'art. 12, quello che sembra riguardarti, si occupa del subentro.
Evidentemente, nel caso del subentro, il legislatore ha voluto espressamente limitare il concetto di nucleo familiare utilizzato invece per l'assegnazione al fine di limitare eventuali abusi.
D'altra parte anche per l'assegnazione, ove ampia il concetto di nucleo, pone dei limiti temporali (quattro anni di convivenza alla data di pubblicazione del bando) proprio al fine di limitare eventuali abusi.
Quindi stando a questa legge, l'unico modo è far rientrare mia madre a casa con mia nonna, intendo proprio cambio di residenza e tutto il resto....essendo la figlia ne avrebbe diritto?!
Parrebbe proprio di sì, almeno nella regione Lazio, in alte regioni la legge e più rilassata.
 

longui

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Proprietario Casa
@longui ti consiglio di leggere il sito che ho indicato nel post #2, credo che dia una risposta ai tuoi quesiti.
La sentenza che citi, sicuramente interessante, stabilisce come condizione primaria che chi vuole subentrare sia parte del nucleo. Questo in astratto è vero, anzi è la prima condizione in tutte le leggi di ERP, ma in concreto non è sufficiente in quanto il rapporto nel nucleo deve essere stato previsto dal legislatore come valido per l'assegnazione o per il subentro.
 

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