Adeguati a quanto previsto dal contratto di locazione.

Suddividi le spese condominiali tra te e l'inquilino in base alla tabella ministeriale che ho allegato al post #20.

Potresti incaricare un esperto di fare i conteggi, anche l'amministratore se è disponibile (pagandolo per questa consulenza privata che non c'entra con l'amministrazione del condominio).
Non essendo un lavoro difficile puoi occupartene personalmente, calcolando e regolando il conguaglio annuale con l'inquilino.
Ho sentito ieri sera l'amministatore. Mi ha confermato che in tutti i suoi condomini che gestisce di norma si fa pagare dagli inquilini. Sono pochi quelli che hanno deciso di pagare direttamente in quanto proprietario.
Nulla mi vieta di adeguarmi al contratto, sia chiaro.
 
Ho sentito ieri sera l'amministatore
Hai fatto bene.

Quell'amministratore dovrebbe anche dirti come si regola per la suddivisione delle spese condominiali tra gli inquilini e i condòmini/locatori.

Prepara lui i conteggi?

Se sì, si attiene alle clausole dei contratti di locazione? (nei contratti 4 + 4 la ripartizione può essere decisa liberamente da locatore e conduttore, senza riferirsi alla tabella ministeriale obbligatoria per i concordati).

Oppure incassa dagli inquilini tutte le spese ordinarie, anche se in parte sono a carico dei proprietari?


Sono pochi quelli che hanno deciso di pagare direttamente in quanto proprietario.
Questa è la modalità corretta che vedo applicare in molti condominii.
 
Hai fatto bene.

Quell'amministratore dovrebbe anche dirti come si regola per la suddivisione delle spese condominiali tra gli inquilini e i condòmini/locatori.

Prepara lui i conteggi?

Se sì, si attiene alle clausole dei contratti di locazione? (nei contratti 4 + 4 la ripartizione può essere decisa liberamente da locatore e conduttore, senza riferirsi alla tabella ministeriale obbligatoria per i concordati).

Oppure incassa dagli inquilini tutte le spese ordinarie, anche se in parte sono a carico dei proprietari?



Questa è la modalità corretta che vedo applicare in molti condominii.
Si l'amministratore gestisce il tutto, tant'è che manda le spese ordinarie all'inquilino e le spese da proprietario a me.
 
manda le spese ordinarie all'inquilino
Se intendi tutte le spese ordinarie all'inquilino, è un errore.

Come avevo già scritto nel post #20:
certe spese condominiali ordinarie come il compenso dell'amministratore, l'assicurazione dello stabile e il 10% del portierato rimangono a tuo carico. L'inquilino può legittimamente rifiutarsi di rimborsartele.

Forse il tuo inquilino paga senza controllare.
Se si rivolge ad un Sindacato tipo il Sunia per verificare i conteggi, sei tenuto a rimborsargli la parte di spese condominiali ordinarie che secondo la tabella ministeriale rimangono a carico del locatore.
 
Se intendi tutte le spese ordinarie all'inquilino, è un errore.

Come avevo già scritto nel post #20:


Forse il tuo inquilino paga senza controllare.
Se si rivolge ad un Sindacato tipo il Sunia per verificare i conteggi, sei tenuto a rimborsargli la parte di spese condominiali ordinarie che secondo la tabella ministeriale rimangono a carico del locatore.
Si intendono le spese ordinarie da conduttore come specificato da tabella.
 
Anche se il vostro super-amministratore svolge un pregevole lavoro che in verità non gli compete, non può, per legge, richiedere il pagamento degli oneri accessori direttamente ai vostri inquilini. A meno che non abbia uno specifico mandato da parte dei locatori/proprietari. Se uno degli inquilini si rifiutasse di pagare avrebbe ragione davanti a un giudice. Con tutte le conseguenze del caso ... ossia non sarebbe moroso perché il pagamento degli oneri accessori il locatore non glielo ha mai chiesto.
 
come specificato da tabella.
In tal caso l'addebito è calcolato regolarmente.

Ciò che deve fare l'amministratore quando incassa le spese condominiali direttamente dagli inquilini, è avvisare tempestivamente i condòmini/locatori delle morosità.
Così, oltre a pagare tu il dovuto, puoi attivarti subito con la messa in mora del tuo conduttore, come previsto dal contratto di locazione:

Articolo 6
(Pagamento)
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o
ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento,
per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo
pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore
, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.


Se persiste la morosità del conduttore relativa agli oneri accessori (= spese condominiali) il locatore può procedere con l'intimazione di sfratto.
 

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