hobbidee

Membro Attivo
Conduttore
I miei genitori hanno lasciato ai figli (7), una casetta, indivisibille.
Io daccordo con tutti i fratelli decido di acquistare le altre 6 quote.
Prima di riuscire a finalizzare l'acquisto, sono costretto, a causa del tetto pericolante al rifacimento dello stesso, con l'accordo che avrei detratto il costo della ristrutturazione dal presso di acquisto.
Nel frattempo quasi contemporaneamento uno dei fratelli mi comunica di avere un'ipoteca legale, da parte du equitalia di 20.000 euro per un debito di 10.000.
Da allora il debito è cresciuto a causa di interessi a 13.000 euro. Il valore della parte a lui spettante è di meno della metà.
Uno dei fratelli ha ipotizzato di estinguere a spese degli altri fratelli, l'ipoteca. Questo succedeva quando le notizie, provenienti dal fratello debitore, davano il debito a circa 7.000 euro. Accertato che l'ammontare reale era ben superiore, ci siamo tirati indietro.
A questo punto si pone un quesito. Conviene aspettare che Equitalia effettui il pignoramento della parte di prorpietà del debitore ed attendere che il valore scenda a limiti accettabili, per poterla acquistare, visto la quasi impossibilità che qualcuno possa essere interessato alla 7a parte di un immobile? Esclusa l'ipotesi che i fratelli si accollino il debito, esiste la possibilità di trattare con Equitalia proponendo di pagare il valore di mercato, dopo ev. perizia, e lasciare che il residua se la veda con il debitore, o per estinguere l'ipoteca pretendono il pagamento del totale anche se di molto superiore al debito?
Mi era giunta notizia, non so quanto vera, che esistono dei limiti sotto i quali non si può mettere ipoteca su un immobile.
Grazie per qualsiasi chiarimento.
 
A

AlbertoF

Ospite
L'idea di intervenire nell'acquisto della parte ipotecata e che sarà successivamente posta all'asta ,forse , è la migliore. Anche perchè nessuna terza persona eccetto i fratelli che sono gli unici interessati comprerà anche in sede di asta,la quota di 1/7. L'unico inconveniente che avete e che si protrarrà fino alla fine della questione è la impossibilità a vendere ora l'immobile in quanto gravato da ipoteca. Eventualmente,a fronte di una perizia di stima della quota oggetto del contendere, non sarebbe male sentire anche l'Equitalia se accettasse uno stralcio perchè dovrebbe capire due cose :
- quella quota non sarà mai acquistata da nessuno (salvo i fratelli interessati)
- diversamente i suoi soldi non li riprenderà mai
Altro grosso inconveniente è dato dal fatto che vostro fratello abbia un lavoro dipendente, in questo caso l'Equitalia gli pignora il 5° dello stipendio.
Per quanto concerne il limite entro il quale si possono iscrivere ipoteche a fronte di debiti è attualmente € 8.000,00.
Non sono valide ipoteche iscritte per meno.
ciao
 

hobbidee

Membro Attivo
Conduttore
Grazie mille.
A questo punto mi sorge spontanea una domanda. Se il limite è 8.000 euro, se io pagassi la differenza per portare il debito sotto gli 8.000 l'ipoteca verrebbe cancellata, oppure una volta iscritta si cancella solo a debito saldato completamente?
Ma se il limite è 8000 perche ad un altro fratello è stata iscritta per 2500? Significa che è stato fatto un abuso? A quale norma di legge mio posso appellare in caso di abuso simile?
Grazie ancora.
 
A

AlbertoF

Ospite
Allora procediamo con calma:
il limite di 8.000,00 euro per la iscrizione di ipoteche è stato introdotto recentemente (da circa 1 mese)
Senz'altro l'ipoteca iscritta contro tuo fratello risale a qualche tempo indietro
Per quanto riguarda il tuo caso la ipoteca iscritta verrà cancellata solo dopo l'avvenuto pagamento di tutto il debito
Ciao
 

hobbidee

Membro Attivo
Conduttore
Sono leggermente confuso. Ho letto la sentenza della Cassazione, la quale fa riferimento all'art. 77 del DPR n. 602/1973 e succ. mod. che stabilisce il limite degli 8000 euro per l'ipoteca su un immobile. Se capisco bene quindi il limite esisteva già da allora. La cassazione ha ribadito un concetta già previsto fin dal 1973. Pertanto nel mio caso l'ipoteca sulla parte di mio fratello avrebbe dovuto rispettare quelle direttive di legge. Qualcuno asserisce che a questo punto tutte le ipoteche che non rientrino in quei parametri, a partire dal 2001 (non capisco perche questo limite temporale), potrebbero ritenersi nulle.
L'ipoteca di mio fratello risale al 2006
Ovviamente leggendo qua e la potrei aver fatto confusione.
Ma potrei anche non aver capito niente.
Si ipotizza che anche quelle con importo superiore agli 8000 se non preceduti da avviso siano da considerare nulle.
Grazie e saluti
 
A

AlbertoF

Ospite
sempre in materia di ipoteca equitalia ti riporto un estratto pubblicato in internet per "id team@idealista" il 29.03.2010 dal titolo Cassazione:stop alle ipoteche equitalia sotto gli 8mila euro
"la cassazione blocca le ipoteche immobiliari di equitalia con la sentenza del 22.02.2010 in cui chiede uno stop nel caso in cui lìiscrizione delle ipoteche sia correlata ad un debito inferiore a 8mila euro. In Italia si contano tra le 50 e le 80 mila procedure di questo tipo già attivate,dunque non è cosa da poco.
Così ha stabilito la sentenza a sezioni unite: che l'iscrizione di ipoteca è un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare e in quanto tale ne eredita le regole operative. La sentenza riguarda il caso di un contribuente che aveva proposto opposizione avverso una iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprietà asserendo che la stessa era dipesa dal mancato pagamento di una cartella esattoriale avente a oggetto un preteso credito di 916,93 euro. Già in primo grado il giudice aveva qualificato l'azione come opposizione all'espropriazione e proprio per questo motivo aveva annullato l'iscrizione poichè il valore per il quale si agiva era inferiore a 8mila euro.
Al momento i contribuenti che dovessero chiedere agli sportelli equitalia la cancellazione delle procedure immobiliari,dovranno compilare un modello di istanza a riesame in base al quale verrà valutata la legittimità della cancellazione."

Aggiungo altro articolo tratto da "Info@consumatori":
"sabato, 13 giugno 2009
EQUITALIA: IPOTECA ILLEGITTIMA SENZA LA NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

equitalia.jpgRUBRICA TRIBUTARIA

a cura dell’Avv. Matteo Sances



Il Concessionario della riscossione (Equitalia SpA) prima di iscrivere ipoteca su un immobile è tenuto ha notificare al contribuente atto di intimazione di pagamento.

Ciò è quanto emerge da una recentissima pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sent. nr.137/03/09, visibile sul sito Studio Legale Tributario - Avvocato Matteo Sances - sez. Documenti), la quale ha accolto il ricorso di una contribuente che si è vista iscrivere ipoteca per crediti relativi a cartelle notificatele molti anni prima.

Nel caso di specie, infatti, la ricorrente ha sostenuto che l’iscrizione ipotecaria era affetta da insanabile nullità, in quanto il Concessionario non aveva proceduto alla preventiva notifica dell’intimazione di pagamento, ai sensi dell’art. 50, secondo comma, del DPR n. 602/1973.

È bene ricordare che nel contesto tributario l’ipoteca si atteggia come una misura cautelare conservativa strumentalmente connessa all’espropriazione forzata immobiliare e dunque soggetta all’applicazione non solo della disposizione dell’art. 77 del DPR n. 602/1973 (Espropriazione immobiliare) ma anche dei precetti consacrati negli art. 49 e seguenti (Espropriazione forzata – Disposizioni Generali).

L’ipoteca, infatti, sebbene non sia un atto di espropriazione forzata in senso stretto, rimane comunque un provvedimento funzionale alla fase esecutiva.

Come giustamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (sent. Cass. SSUU n. 2053 del 31.01.2006), l’iscrizione d’ipoteca - equiparabile al fermo amministrativo - “è preordinata all'espropriazione forzata e dunque è un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”.

Tanto premesso, è indiscutibile che espropriazione, ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano comunque identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento.

Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella, l’espropriazione potrà essere avviata – e l’iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – solo dopo la notifica dell’intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell’art. 50 del DPR n. 602/1973.

La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione, determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell’intimazione ad adempiere.

Della stessa opinione appaiono i giudici di prime cure, i quali ritengono la notifica dell’intimazione un “aspetto molto importante da seguire prima di procedere all’iscrizione di ipoteca” (pagina 3 della sentenza).

Infine, altro aspetto ritenuto importante dalla Commissione Tributaria, riguardava il fatto che alcune somme richieste fossero già state pagate e che quindi l’importo vantato era inferiore a €uro 8.000,00.

La ricorrente evidenziava, infatti, che se si considerava la pretesa globale del Concessionario (€uro 34.005,78) e si sottraeva da essa l’importo relativo alle due cartelle ritenute illegittime (ossia quella di €uro21.112,64 + €uro 7.210,54 = € 28.323,18), si otteneva un credito restante di € 5.682,60, il quale non avrebbe permesso al Concessionario di iscrivere ipoteca, in quanto l’art. 76 del DPR 602/73 prevede un importo minimo di €uro 8.000,00.

Va da sé, quindi, che anche nell’ottica della ragionevolezza tale forma di garanzia non avrebbe avuto i presupposti per esistere.

A tal riguardo, infatti, la Commissione dichiara che “Tenuto conto del debito tributario che rimaneva da saldare da parte della ricorrente (cartelle esattoriali non pagate) secondo il Collegio, per l’ufficio Equitalia Esatri SpA non sussisteva il minimo imponibile per poter iscrivere ipoteca …” (pagina 2 della sentenza).

Alla luce di quanto illustrato, quindi, è chiaro che sarà onere del cittadino/contribuente che dovesse ricevere un avviso di iscrizione ipotecaria, verificare attentamente la legittimità dello stesso – in ordine ai profili sopra evidenziati – al fine di valutare l’opportunità o meno di un’azione legale."
Forse tutto questo materiale può esserti utile
Ciao
 

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