massimilianob68

Nuovo Iscritto
Salve a tutti, volevo sapere:
1) Su richiesta del condomino l' amministratore è obbligato a far visionare le fatture delle spese sostenute, eventuale copia fattura va pagata allo stesso?
Se l' Amm.re si rifiuta cosa posso fare?

2) Per installare una web cam ci vuole l' ok della maggioranza?


Grazie
 

carlor

Nuovo Iscritto
Il condomino può chiedere un appuntamento all'amministratore per visionare le spese sia prima (sicuramente) che dopo (alcuni dicono di no) l'approvazione del consuntivo.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
In generale, l' amministratore non può rifiutarsi di far visionare i documenti intestati al condominio per farli controllare.

Il problema è che i condòmini, in genere, non hanno alcuna competenza amministrativa, si limitano alla soddisfazione di visionare fatture e documenti di cui hanno una scarsissima consapevolezza, normalmente non stendono un verbale dei controlli (senza formalità concordate i controlli sono assolutamente inutili), e soprattutto non legano questa attività ad un più generale controllo formale amministrativo.

Pertanto, se vai da solo a controllare una pigna di carta, senza alcun mandato dell' assemblea, e senza alcuno sviluppo formale di questa attività, anche se trovassi delle vere e proprie truffe (ho visto con i miei occhi fatture di 1000 euro "soltanto" per la predisposizione delle certificazioni ai fornitori), non otterresti nulla (a parte il mal di fegato).

.........seconda domanda:

Per installare una webcam che controlli le parti comuni del condominio è necessaria l' unanimità dei consensi sia di tutti i proprietari, sia di tutti i residenti.

Chiunque potrebbe denunciare sia il proprietario che la installasse, sia l' amministratore che l' autorizzasse.
 

ultimo1966

Nuovo Iscritto
Saluti a tutti ma allora quali modalità deve seguire un condomino che debba fare un controllo che abbia in seguito una valenza legale o corretta. grazie
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
La Revisione del Rendiconto Consuntivo da approvare

La revisione del rendiconto consuntivo, consiste in una relazione di commento riguardante la bozza di rendiconto consuntivo da approvare e l' ultimo rendiconto consuntivo approvato con l' ultimo verbale di assemblea ordinaria di approvazione.

E' necessaria quando i condòmini hanno l' esigenza di sapere da professionisti autorevoli se il loro rendiconto è redatto in modo da rappresentare in modo esauriente il conto della gestione annuale del loro condomìnio (chiamato correntemente Rendiconto consuntivo).

E' opportuno che, prima di affidare questo incarico, si prenda accurata visione del modello di Rendiconto Consuntivo standard AziendaCondomìnio, in modo che si possa esprimere una prima valutazione di merito sulla qualità rappresentativa della bozza di rendiconto da approvare, predisposta dall' amministratore protempore.

E' consigliabile condividere l' anticipo della spesa insieme ad altri condòmini, e poi di chiedere il rimborso all' assemblea in questione.

E' molto utile fotocopiare la relazione e distribuirla a tutti i condòmini, possibilmente con alcuni giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l' assemblea annuale.

Con un minimo impegno finanziario, potrete ottenere per iscritto un giudizio di merito autorevole, riguardante il metodo di redazione della bozza di rendiconto consuntivo da approvare.

Raccomandiamo di inviare la bozza di rendiconto da approvare al professionista incaricato appena la riceverete, insieme ai documenti (Rendiconto e verbale di assemblea) approvati lo scorso anno.
La relazione analitica predisposta può essere anticipata a mezzo e-mail, per essere certi che possiate ricevere il documento di revisione in tempo per poterlo analizzare prima dell' assemblea annuale.

La revisione ultimata sarà anche inviata a mezzo raccomandata A/R su carta intestata del professionista incaricato al condòmino richiedente.

Il professionista incaricato redigerà la revisione e apporrà la propria firma su tutte le pagine.

Il saldo sarà riscosso a mezzo bonifico bancario dal professionista incaricato, il quale rilascerà parcella quietanzata intestata al condòmino che emetterà il pagamento.
 

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