Fabinus

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buonasera. Nel palazzo dove abito all'ultimo piano ci sta un attico con relativa terrazza; in questo attico sono stati eseguiti dei lavori di impermeabilizzazione. Chiedo a qualcuno di voi se sapesse dirmi che poiché non sono coperto dalla verticale di questo attico, dovrò pagare anch'io queste spese di impermeabilizzazione. Grazie
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Art. 1126.
Lastrici solari

Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini,
quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

Se il lastrico è condominiale le spese di riparazione sono a carico di tutti i condomini.
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Dovresti anche vedere se nel regolamento condominiale c'è un qualcosa che specifichi la ripartizione delle spese, se non c'è regolamento puoi controllare le tabelle millesimali cosa dicono.
Comunque è come dici tu se non sei sotto la proiezione del tetto non dovresti pagare ma alcuni amministratori non essendoci specifiche e sotto tabelle fanno pagare a a tutti con il discorso che poi quando sarà la volta della tua proiezione pagano anche gli altri, senza considerare che in molti casi ci sono proiezioni che coprono 100 mq di abitazioni e altre di 70 mq ed è una bella differenza
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
senza considerare che in molti casi ci sono proiezioni che coprono 100 mq di abitazioni e altre di 70 mq ed è una bella differenza
il c.c. dice " ...gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Pertanto se non stai sotto la proiezione del tetto tu che dici si deve pagare ugualmente?
non mi sembra di aver affermato quello che tu scrivi. Il mio intervento si riferiva al tuo scritto che poteva essere interpretato che un appartamento da 100 mq paga quanto un appartamento da 70 mq. Un appartamento anche se è coperta solo per il 25% della sua superficie paga per tutti i suoi millesimi di proprietà quindi pagherà di più di un appartamento di 70 mq che giace sullo stesso piano ma completamente sottostante alla copertura.
 

Fabinus

Membro Attivo
Proprietario Casa
Quindi se per esempio fossi coperto nella verticale anche da 10 cm dovrei pagare per tutti i millesimi; é così? Grazie
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
fossi coperto nella verticale anche da 10 cm dovrei pagare per tutti i millesimi; é così?
ti piacciono fare discorsi iperbolici? Stabilire che una unità immobiliare giace sotto la copertura per 10 cm ci vuole una planimetria precisa e a piccola scala: del tipo 1 cm del disegno 50 cm della realtà; cioè 1:50.
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
No Vit. mi riferivo alla grandezza degli appartamenti.
Per quanto riguarda la domanda dei 10 cm in pratica la risposta è si anche se alcuni giudici non la pensano cosi.
Ti allego qualche riferimento, poi non credo che casa tua possa essere coperta per i soli 10 cm.
Ripartizione spese lastrico solare: la sentenza di Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11484/2017 si esprime sulla ripartizione delle spese.

In contrasto con quanto affermato dai giudici di appello gli Ermellini affermano che l’obbligo di partecipare alla ripartizione dei 2/3 della spesa non deriva, quindi, dalla sola, generica, qualità di partecipante del condominio (come invece ha ritenuto la Corte d’Appello), ma dall’essere proprietario di un’unità immobiliare compresa nella colonna d’aria sottostante alla terrazza o al lastrico oggetto della riparazione.

Pertanto in tema di condominio negli edifici, agli effetti dell’art. 1126 cc, è previsto che:

i 2/3 della spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico solare di uso esclusivo sono a carico non di tutti i condomini, in relazione alla proprietà delle parti comuni esistenti nella colonna d’aria sottostante, ma di coloro che siano proprietari individuali delle singole unità immobiliari comprese nella proiezione verticale di detto lastrico, alle quali, pertanto, esso funge da copertura
La sentenza di appello deve essere quindi cassata.

Per i giudici di Cassazione la ripartizione delle spese dovrà avvenire nel seguente modo:

  • 1/3 a carico dei proprietari esclusivi dei lastrici
  • 2/3 a carico dei restanti condòmini che siano proprietari individuali delle singole unità immobiliari comprese nella proiezione verticale di detti lastrici
 

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