mapeit

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il periodo della cedolare secco non è praticabile ne applicabile l'aumento istat

Ciò vuol dire, giustamente, che per gli anni in cui il locatore si è avvalso della cedolare secca devi escludere gli aumenti.
Esempio:
2009 regime normale indice ISTAT 2%
2010 regime normale indice ISTAT 1,5%
2011 cedolare secca indice ISTAT 1,8%
2012 cedolare secca indice ISTAT 2,5%
2013 regime normale
se nel 2013 ritorni al regime normale puoi applicare solo l'aumento del 2009 e del 2010, non quello del 2011 e 2012.
 

tovrm

Membro Senior
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Ciò vuol dire, giustamente, che per gli anni in cui il locatore si è avvalso della cedolare secca devi escludere gli aumenti.
Esempio:
2009 regime normale indice ISTAT 2%
2010 regime normale indice ISTAT 1,5%
2011 cedolare secca indice ISTAT 1,8%
2012 cedolare secca indice ISTAT 2,5%
2013 regime normale
se nel 2013 ritorni al regime normale puoi applicare solo l'aumento del 2009 e del 2010, non quello del 2011 e 2012.

Scusa Mapeit, al momento probabilmente non ricordo bene, ma da dove lo evinci che, una volta rientrato nel regime di tassazione normale, non si possa recuperare l'aggiornamento Istat anche per gli anni soggetti a cedolare secca? Mi posti il riferimento, per favore?
 

tovrm

Membro Senior
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Lo riporto, per comodità di tutti:
«11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo
corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel
contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non
ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la
facolta' di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono
inderogabili.»

Come vedi, la legge dice solo che è «sospesa» la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone durante il periodo di adesione alla cedolare secca, ma non ti impedisce di recuperare l'adeguamento all'inflazione al momento in cui si decide di rientrare nel normale regime di tassazione.

Pertanto, a mio avviso, è possibile recuperare per l'intero l'aggiornamento Istat.
 

tovrm

Membro Senior
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Dalla circolare 26/E del 01/06/2011, paragrafo 2.3
«In applicazione del comma 11, pertanto, il locatore che intende accedere al regime alternativo della cedolare secca è tenuto a rinunciare per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione alle variazioni del canone che derivino dall’applicazione di indici di aggiornamento, inclusa la variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I).»

Ciò non vieta che tali variazioni possano essere recuperate successivamente.

Allo stesso paragrafo poi si dice: «Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve quindi comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell’opzione, “ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo”.»

E anche qui ci si riferisce al solo periodo di durata dell'opzione.

Prosegue: «Nel caso in cui l’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto e, quindi all’inizio della prima annualità, sia revocata a valere dalla seconda annualità, resta comunque valida la rinuncia del locatore agli aggiornamenti del canone per un periodo corrispondente a quello della prima annualità per il quale il locatore si è avvalso di tale regime. Pertanto, il locatore non può richiedere gli aggiornamenti del canone relativi alla seconda annualità»

E qui si dice soltanto che dal momento del recesso si deve attendere il decorso dell'annualità per poter chiedere gli aggiornamenti.

Insomma, a mio avviso, e senza farla più lunga del necessario, la situazione va letta in questo modo. Quello che non puoi richiedere sono solo gli aggiornamenti cui hai rinunciato durante il periodo di adesione alla cedolare secca. Quelli sono persi, ma non nel senso che dopo non puoi recuperare l'infazione, bensì nel senso che non puoi richiedere gli importi passati.

Faccio un esempio per spiegare meglio:
- prima annualità con cedolare secca - Canone 100 Euro
- seconda annualità con revoca cedolare secca - Istat 2% - Canone 100 Euro, perché hai rinunciato all'adeguamento aderendo alla cedolare secca. Rinunci, solo per quell'anno, a percepire i 2 Euro di adeguamento all'inflazione
- terza annualità a tassazione ordinaria - Istat 2% - Canone 104,04, con recupero dell'inflazione su tutti e 2 gli anni pregressi e non solo sull'ultimo anno, ma solo a partire dall'annualità in cui si può applicare l'adeguamento (ovvero non richiedi anche il recupero dei 24 Euro cui hai rinunciato con l'adesione alla cedolare secca).

Spero così di essere stato più chiaro.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
sei stato chiaro ma non hai capito che questa circolare, è all'opposto di quello che dici tu, pertanto nel periodo che eserciti la cedolare secco non puoi applicare gli aumenti ISTAT per i periodi trascorsi:disappunto::daccordo:
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
:-o:-o:-o
forse dovresti rileggere quello che ho scritto e scrivere con meno fretta, anche perché non ho capito un'acca del tuo post :^^::^^::^^:
 

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