mauste

Nuovo Iscritto
Gent.mi,
vi scrivo per presentarvi il caso di un progetto immobiliare presentato nel 57 al Comune di Torino che ottenne il benestare alla realizzazione dalla Commissione d'igiene Edilizia ma non la regolare Licenza per via della mancanza di un documento; dopo qualche tempo viene presentato al Comune quest'ultimo ma a seguito di alcune modifiche progettuali pratica si arena e soltanto dopo qualche anno il Comune ne rilascia l'abitabilità ma non la licenza edilizia. All'epoca si pensò di sanare la cosa versando un'anticipo da parte degli inquilini in attesa di regolarizzare gli atti in futuro. Per anni la cosa è stata lasciata li cosicchè, chi nel frattempo ha venduto ad altri la proprietà ha fatto affidamento sul fatto che il notaio della parte acquirente abbia controllato la completezza formale dei documenti a meno della Licenza Edilizia dell'intero complesso: quindi ad oggi è emerso che qualche notaio scrupoloso vedendo l'atto incompleto ne ha richiesto il completamento a mezzo del versamento della restante quota di sanatoria, mentre qualche altro meno scrupoloso no; il mio immobile mi è stato venduto da colui che ha si versato l'anticipo sulla sanatoria ma non il saldo, percui allo stato attuale dovendolo rivendere a terzi devo completare in prima persona la pratica. Vorrei sapere che tipi di responsabilità possono emergere a carico del notaio a cui mi sono affidato per l'acquisto dell'immobile ed a carico del precedente possessore? se dovessi regolarizzare la sanatoria di tasca mia (circa 700euro che equivalgono a poter vendere appunto!), che diritti posso far valere nei confronti delle due figure citate sopra?

Grazie

Maurizio STEFANELLI
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Par di capire che la licenza edilizia avrebbe dovute essere rilasciata prima del '67. In tal caso il notaio non è tenuto ad accertarne l'esistenza . Se và a leggere l'atto vedrà che c'è una dichiarazione rassicurativa della parte venditrice che il Notaio si limita a menzionare; per cui questa via secondo mè è improduttiva.
Eventualmente potrebbe rivalersi sul precedente suo venditore che in atto Le ha probabilmete garantito ciò che in fatto non è stato riscontrato.
 

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