Buongiorno. un cliente deve locare un immobile commerciale e vorrei un parere se è corretto quanto si riporta in contratto. Gli utenti esperti del settore locazioni capiranno subito gli argomenti e se l'esposizione è corretta.
3) Il corrispettivo della locazione è stabilito in € 12.000/00 ( Euro Dodicimila /00 ) annui, da pagarsi in rate mensili anticipate di € 1.000/00 ( Euro Mille/00 ) ciascuna di uguale importo entro il giorno 10 di ciascun mese, a mezzo di bonifico bancario su conto corrente bancario della parte locatrice intrattenuto presso ..... Tuttavia la parte locatrice al fine di agevolare l’attività commerciale della conduttrice nella sua fase iniziale, nel comune intento di rendere duraturo e non eccessivamente oneroso il rapporto di locazione acconsente affinché il suddetto canone annuo venga raggiunto solo a partire dal secondo anno di locazione. Pertanto dal giorno 01 aprile 2016 al 31 marzo 2017 il canone annuo dovuto dalla conduttrice è stabilito in € 9.600/00 (Euro Novemilaseicento/00) da pagarsi in rate mensili anticipate di € 800/00 ( Euro Ottocento/00) ciascuna di eguale importo tramite bonifico nelle modalità e nei termini sopra indicati; dal 01 aprile 2017 al 31 marzo 2018 il canone annuo dovuto dalla conduttrice è stabilito in € 12.000/00 ( Euro Dodicimila/00) da pagarsi in rate mensili anticipate di € 1.00/00 ( Euro Mille/00) ciascuna di eguale importo tramite bonifico nelle modalità e nei termini sopra indicati.
Il canone così corrisposto sarà automaticamente e senza bisogno di richiesta scritta, aggiornato in relazione alla intervenuta variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati intervenuta a decorrere dall'inizio del secondo anno di locazione. La misura dell'aggiornamento sarà quella consentita dalla legge. Successivamente, il canone sarà aggiornato annualmente, in relazione alla variazione ISTAT intervenuta nell'anno precedente. In ogni caso, laddove, dovesse venire a mutare l’indice di riferimento in relazione ad inderogabili disposizioni legislative, sia nazionali che comunitarie, verrà applicata, comunque, quella più favorevole alla parte locatrice.
4) La parte conduttrice versa alla parte locatrice la somma di € 3.000/00 a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli eventuali danni allo immobile dato in parola e quest’ultima, con la sottoscrizione del presente atto, rilascia ampia quietanza liberatoria. L’importo, infruttifero di interessi, verrà restituito alla parte conduttrice solo dopo la regolare riconsegna della cosa locata e sempre che l’immobile non risulti danneggiato. In tale ipotesi, infatti, la parte locatrice è autorizzata a trattenere l’importo occorrente per ripristino del locale. Tale importo non potrà mai essere imputato in conto canoni e per tanto, fermo restando gli effetti risolutivi della mora, la parte locatrice è autorizzata ad incassare l’importo corrispondente al proprio credito per canoni non pagati, interessi e spese di procedura.
5) La parte conduttrice non potrà in alcun modo ritardare o sospendere il pagamento del corrispettivo della locazione e degli oneri accessori né potrà far valere alcuna azione o eccezione, qualunque ne fosse il titolo, se non dopo il pagamento delle rate scadute. Il mancato pagamento, in tutto od in parte, anche di una sola rata del corrispettivo di locazione, determina ipso jure la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. Nessuna azione potrà essere intentata dal Conduttore moroso e tale clausola viene ritenuta dalle parti condizione essenziale per la stipulazione del presente contratto. Si ribadisce che l’inadempienza in parola come pure la mutata destinazione d’uso dei locali, produrrà ipso jure la risoluzione del contratto per colpa e condotta anti contrattuale della parte conduttrice ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre a quanto dovuto ai sensi dell’ art. 1456 C.C. Ove la parte locatrice non si avvalga della facoltà concessagli dalla predetta clausola risolutiva, il ritardato pagamento dei corrispettivi di locazione, darà luogo alla corresponsione degli interessi come previsto al richiamato art. 15 (quindici) del presente atto.
Vorrei un parere da utenti esperti in locazioni se quanto riportato può essere messo in contratto.
Grazie!
3) Il corrispettivo della locazione è stabilito in € 12.000/00 ( Euro Dodicimila /00 ) annui, da pagarsi in rate mensili anticipate di € 1.000/00 ( Euro Mille/00 ) ciascuna di uguale importo entro il giorno 10 di ciascun mese, a mezzo di bonifico bancario su conto corrente bancario della parte locatrice intrattenuto presso ..... Tuttavia la parte locatrice al fine di agevolare l’attività commerciale della conduttrice nella sua fase iniziale, nel comune intento di rendere duraturo e non eccessivamente oneroso il rapporto di locazione acconsente affinché il suddetto canone annuo venga raggiunto solo a partire dal secondo anno di locazione. Pertanto dal giorno 01 aprile 2016 al 31 marzo 2017 il canone annuo dovuto dalla conduttrice è stabilito in € 9.600/00 (Euro Novemilaseicento/00) da pagarsi in rate mensili anticipate di € 800/00 ( Euro Ottocento/00) ciascuna di eguale importo tramite bonifico nelle modalità e nei termini sopra indicati; dal 01 aprile 2017 al 31 marzo 2018 il canone annuo dovuto dalla conduttrice è stabilito in € 12.000/00 ( Euro Dodicimila/00) da pagarsi in rate mensili anticipate di € 1.00/00 ( Euro Mille/00) ciascuna di eguale importo tramite bonifico nelle modalità e nei termini sopra indicati.
Il canone così corrisposto sarà automaticamente e senza bisogno di richiesta scritta, aggiornato in relazione alla intervenuta variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati intervenuta a decorrere dall'inizio del secondo anno di locazione. La misura dell'aggiornamento sarà quella consentita dalla legge. Successivamente, il canone sarà aggiornato annualmente, in relazione alla variazione ISTAT intervenuta nell'anno precedente. In ogni caso, laddove, dovesse venire a mutare l’indice di riferimento in relazione ad inderogabili disposizioni legislative, sia nazionali che comunitarie, verrà applicata, comunque, quella più favorevole alla parte locatrice.
4) La parte conduttrice versa alla parte locatrice la somma di € 3.000/00 a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli eventuali danni allo immobile dato in parola e quest’ultima, con la sottoscrizione del presente atto, rilascia ampia quietanza liberatoria. L’importo, infruttifero di interessi, verrà restituito alla parte conduttrice solo dopo la regolare riconsegna della cosa locata e sempre che l’immobile non risulti danneggiato. In tale ipotesi, infatti, la parte locatrice è autorizzata a trattenere l’importo occorrente per ripristino del locale. Tale importo non potrà mai essere imputato in conto canoni e per tanto, fermo restando gli effetti risolutivi della mora, la parte locatrice è autorizzata ad incassare l’importo corrispondente al proprio credito per canoni non pagati, interessi e spese di procedura.
5) La parte conduttrice non potrà in alcun modo ritardare o sospendere il pagamento del corrispettivo della locazione e degli oneri accessori né potrà far valere alcuna azione o eccezione, qualunque ne fosse il titolo, se non dopo il pagamento delle rate scadute. Il mancato pagamento, in tutto od in parte, anche di una sola rata del corrispettivo di locazione, determina ipso jure la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. Nessuna azione potrà essere intentata dal Conduttore moroso e tale clausola viene ritenuta dalle parti condizione essenziale per la stipulazione del presente contratto. Si ribadisce che l’inadempienza in parola come pure la mutata destinazione d’uso dei locali, produrrà ipso jure la risoluzione del contratto per colpa e condotta anti contrattuale della parte conduttrice ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre a quanto dovuto ai sensi dell’ art. 1456 C.C. Ove la parte locatrice non si avvalga della facoltà concessagli dalla predetta clausola risolutiva, il ritardato pagamento dei corrispettivi di locazione, darà luogo alla corresponsione degli interessi come previsto al richiamato art. 15 (quindici) del presente atto.
Vorrei un parere da utenti esperti in locazioni se quanto riportato può essere messo in contratto.
Grazie!