Anche da questo articolo:
Usucapione ed eredità
(anche da li hai fatto il copia e incolla)
nella prima trattazione “Usucapione di beni ereditari” , si legge
<Un'altra questione è se la presentazione della dichiarazione di successione e conseguente domanda di voltura da parte del coerede-possessore a favore anche degli altri coeredi implichi o meno il "riconoscimento" del diritto altrui ai fini interruttivi dell'usucapione.
Dovrebbe ritenersi che non vi sia "riconoscimento" del diritto altrui, in quanto tali operazioni non rappresentano un titolo idoneo all'attribuzione del diritto di proprietà, ma rilevano solo ai fini fiscali (Cassazione, sentenza del 12 giugno 1987, n. 5135).>
Ossia l’atto in se della presentazione della successione IN QUEL CONTESTO DI VALUTAZIONE rileva “solo ai fini fiscali”.
Anche nel riconoscimento di accettazione tacita di eredita la giurisprudenza consolidata asserisce che la successione “rileva solo ai fini fiscali” e non anche come accettazione tacita.....quindi sempre IN QUEL CONTESTO DI VALUTAZIONE
Ossia con l'enunciato “rileva solo ai fini fiscali” applicabile nelle valutazioni considerate,
non si nega che la successione ereditaria costituisca atto avente valenza del riconoscimento della proprietà ……
altrimenti un erede in possesso di una successione NON potrebbe trasferire/vendere i beni oggetti della successione.
A mio avviso stai interpretando male la sentenza che hai citato.
Usucapione ed eredità
(anche da li hai fatto il copia e incolla)
nella prima trattazione “Usucapione di beni ereditari” , si legge
<Un'altra questione è se la presentazione della dichiarazione di successione e conseguente domanda di voltura da parte del coerede-possessore a favore anche degli altri coeredi implichi o meno il "riconoscimento" del diritto altrui ai fini interruttivi dell'usucapione.
Dovrebbe ritenersi che non vi sia "riconoscimento" del diritto altrui, in quanto tali operazioni non rappresentano un titolo idoneo all'attribuzione del diritto di proprietà, ma rilevano solo ai fini fiscali (Cassazione, sentenza del 12 giugno 1987, n. 5135).>
Ossia l’atto in se della presentazione della successione IN QUEL CONTESTO DI VALUTAZIONE rileva “solo ai fini fiscali”.
Anche nel riconoscimento di accettazione tacita di eredita la giurisprudenza consolidata asserisce che la successione “rileva solo ai fini fiscali” e non anche come accettazione tacita.....quindi sempre IN QUEL CONTESTO DI VALUTAZIONE
Ossia con l'enunciato “rileva solo ai fini fiscali” applicabile nelle valutazioni considerate,
non si nega che la successione ereditaria costituisca atto avente valenza del riconoscimento della proprietà ……
altrimenti un erede in possesso di una successione NON potrebbe trasferire/vendere i beni oggetti della successione.
A mio avviso stai interpretando male la sentenza che hai citato.
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