andiamo per ordine cronologico: sintetizzando :
A-5 anni fa muore mia mamma Anna;
B-4 anni fa muore mio nonno (Antonio) , padre di Anna. Succedono: Una figlia di Antonio , Due 2 figli di Antonio ed in luogo della figlia (Anna) predefunta, 3 Nipoti di Antonio ( fra cui l'istante)
C-Il coniuge di Anna ha diritto all' eredita' ?
D-La parte di erdita' spettante ad Anna deve essere divisa equamente in 3 parti ?
E-Potrei cedere o vendere ad altri la mia quota ( prima della divisione ) ? Grazie[/QUOTE]
Pare di capire che nessuno abbia fatto testamento per cui si tratta di "successione legittima" ( diversa da quella testamentaria basata appunto su un testamento)
1-Anna, scomparsa 5 anni, lascia come erede il Marito per 1/3 e 2/3 ai figli in parti uguali (questa è l'unica quota che nel caso ci fosse materia successoria spetterebbe al coniuge)
2-Un anno dopo muore Antonio (Il Padre di Di Anna)
Per tutti i beni di Antonio ereditano: il 75% complessivo và ai tre figli viventi di Antonio ( ossia 2/9x 3=6/9).
L’ altro 25% complessivo và diviso equamente fra i tre figli di Anna ( ossia 1/9 x 3)
3-Lei puo’ vendere la sua quota ma gli altri eredi spetta il diritto di prelazione. Se nessuno intende rilevare la sua quota Lei può chiedere lo scioglimento della divisione al Tribunale che mette all'asta l'immobile . Meglio sarebbe in tal caso - vista l’ eseguità della quota- tentare di trovare un accordo tramite conciliazione presso la camera di commercio (costa poco e li' danno tutte le informazioni)
Appendice:
Cosa stabilisce la legge in assenza di testamento:
Rif.1) : Se il testatore (Anna) muore e lascia il coniuge e più figli, la quota di legittima riservata loro dalla legge è pari a 1/3 del patrimonio per il coniuge e a 2/3 da dividersi in parti uguali tra i figli
Rif.2): Se il testatore muore (Antonio) lascia più figli, la quota di legittima riservata loro dalla legge è del 100% del patrimonio ereditario da suddividersi in parti uguali
Rif.3)Cosa stabilisce la legge se il contitolare vuole vendere la sua quota :
Art. 721.--Vendita degli immobili.--I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria.
Art. 728. --Conguagli in danaro.--L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro.
Art. 732--Diritto di prelazione.--Il coerede, che vuol alienare (ndr:vendere) a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.--Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.