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Salve mia madre e' scomparsa 5 anni fa' , prima dei suoi genitori i quali non avevano ancora effettuato la successione. Mio nonno ( il padre di mia madre ) e' mancato anche lui circa 4 anni fa'. Una parte dell eredita' e' gia stata divisa agli eredi ( mia madre ha 2 sorelle e 2 fratelli, mentre io ho 2 fratelli ) alla morte di mio nonno. Mio padre non ha diritto all' eredita'? La parte di erita' spettante a mia madre , deve essere divisa equamente in 3 parti ? Potrei cedere o vendere ad altri la mia quota ( prima della divisione ) ? Grazie
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
andiamo per ordine cronologico: sintetizzando :
A-5 anni fa muore mia mamma Anna;
B-4 anni fa muore mio nonno (Antonio) , padre di Anna. Succedono: Una figlia di Antonio , Due 2 figli di Antonio ed in luogo della figlia (Anna) predefunta, 3 Nipoti di Antonio ( fra cui l'istante)
C-Il coniuge di Anna ha diritto all' eredita' ?
D-La parte di erdita' spettante ad Anna deve essere divisa equamente in 3 parti ?
E-Potrei cedere o vendere ad altri la mia quota ( prima della divisione ) ? Grazie[/QUOTE]

Pare di capire che nessuno abbia fatto testamento per cui si tratta di "successione legittima" ( diversa da quella testamentaria basata appunto su un testamento)
1-Anna, scomparsa 5 anni, lascia come erede il Marito per 1/3 e 2/3 ai figli in parti uguali (questa è l'unica quota che nel caso ci fosse materia successoria spetterebbe al coniuge)
2-Un anno dopo muore Antonio (Il Padre di Di Anna)
Per tutti i beni di Antonio ereditano: il 75% complessivo và ai tre figli viventi di Antonio ( ossia 2/9x 3=6/9).
L’ altro 25% complessivo và diviso equamente fra i tre figli di Anna ( ossia 1/9 x 3)
3-Lei puo’ vendere la sua quota ma gli altri eredi spetta il diritto di prelazione. Se nessuno intende rilevare la sua quota Lei può chiedere lo scioglimento della divisione al Tribunale che mette all'asta l'immobile . Meglio sarebbe in tal caso - vista l’ eseguità della quota- tentare di trovare un accordo tramite conciliazione presso la camera di commercio (costa poco e li' danno tutte le informazioni)

Appendice:
Cosa stabilisce la legge in assenza di testamento:
Rif.1) : Se il testatore (Anna) muore e lascia il coniuge e più figli, la quota di legittima riservata loro dalla legge è pari a 1/3 del patrimonio per il coniuge e a 2/3 da dividersi in parti uguali tra i figli
Rif.2): Se il testatore muore (Antonio) lascia più figli, la quota di legittima riservata loro dalla legge è del 100% del patrimonio ereditario da suddividersi in parti uguali

Rif.3)Cosa stabilisce la legge se il contitolare vuole vendere la sua quota :
Art. 721.--Vendita degli immobili.--I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria.
Art. 728. --Conguagli in danaro.--L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro.
Art. 732--Diritto di prelazione.--Il coerede, che vuol alienare (ndr:vendere) a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.--Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.
 

Salvatore Schiavone

Membro dello Staff
La fattispecie da te prospettata è un caso di subentro nell'accettazione di eredità a seguito di premorienza, dove cioè un discendente muore prima dei genitori.
L'ipotesi è regolata dagli artt. 467 e seguenti c.c. Tale articolo prevede che la rappresentazione fa subentrare i discendenti (legittimi o naturali) nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole acettare l'eredità o il legato.
L'art. 468 aggiunge che la rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favre dei discendenti dei figli .......del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
Da quanto detto, ne consegue che il diritto alla eredità per rappresentazione spetta solo ai nipoti (te e i tuoi 2 fratelli) e non invece a tuo padre che all'evidenza non è un discendente di tuo nonno.
Ne consegue inoltre che, in assenza di testamento da parte del nonno, la quota di eredità che sarebbe andata a tua madre dovrà essere divisa in parti uguali tra te e i tuoi fratelli.
Sei libero di vendere la tua quota di eredità, ma tienei presente che gli altri eredi hanno il diritto di prelazione e di riscatto regolato dall'art. 732 cc. Pertanto, la proposta di vendita dovrà essere anzitutto notificata a tutti gli altri coeredi, i quali avranno 2 mesi di tempo per esercitare il diritto di prelazione. Solo in caso di mancato esercizio di tale diritto potrai vendere liberamente a un terzo. E' un diritto che non può essere eluso, anche perché, ove nel compendio ereditario vi fossero beni immobili, nessun Notaio procederebbe al rogito senza aver preventivamente invitato il cedente ad eseguire l'offerta in prelazione ovvero raccolto la rinuncia scritta a tale diritto da parti di tutti gli altri coeredi.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Capo IV
Della rappresentazione

Art. 467.
Nozione.-La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.--Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

Art. 468.
Soggetti.-La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.--I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.

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art.469 .omissis
 

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