condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Un regolamento contrattuale qualsiasi se e' contrario alla legge non e' valido. Non può derogare se vi e' un articolo di legge. Sono, in piccolo, le famose clausole vessatorie.
Ben vengano le vecchie tradizioni che ricordo, ossia ogni u.i. aveva il suo contatore (piombato) ed il contratto con l'ente fornitore, per cui non c'erano dubbi sui consumi, poi chissà perchè qualche genio si è inventato il contatore unico nei condomini, ed è per questo che ci sono stati dei litigi continui sul consumo del prezioso liquido (acqua), ma il D.P.C.M. 4 marzo 1996, ha cercato di porre rimedio, ma non tutti i condominii l'hanno attuato, e cosi la saga continua :confuso::disappunto:
 

VITLUI

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ringrazio tutti per il parere.
Anticipo che non sono molto ferrato in materia condominiale.
Avevo precisato che esiste un regolamento condominiale contrattuale (cioè firmato ed accettato da tutti all'atto del rogito e che si estenderà ad eventuali acquirenti in futuro) per tanto chiedevo la procedura per la trasformazione del riparto spese da procapite hai contattori per non incorrere in un verbale di assemblea nullo (mi occorrebbe conoscere con quali maggioranze dovrà essere approvata la modifica) alcuni condommini mi riferiscono che il DPCM 1996 non è mai divenuto legge e per tanto non ha un valore superiore al regolamento contrattuale e comunque occorrerà la modifica dello stesso. E' vero ciò?
Faccio presente che l'installazione dei contattori stessi e abbastanza complessa in quanto ogni appartamento e raggiunto da tre montanti d'acqua e per tanto occorrera installare tre contattori ed effetuare lavori di muratura, mattonelle e idraulica per la modifica dell'impianto stesso non idiferente (costosa).
Ringrazio anticipatamente per chi potrà darmi un aiuto ai quesiti di cui sopra.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Secondo il mio parere ognuno ha il diritto di pagare il consumo dell'acqua che usa e non una goccia di più.
Diversi anni fa il prezioso liquido costava quasi nulla e nessuno si accorgeva se erano divise per millesimi o a persona, ora invece le cose sono cambiate, ed i costi sono notevolmente aumentati, e ci si sta scrutando nel condomino a chi consuma di più, anche con litigi, per cui secondo me anche se il Regolamento è contrattuale, sentirei un bravo legale e se sarà il caso e se l'assemblea non decide l'installazione dei sottocontatori, sarà possibile provare alla soluzione limite, conciliazione ed eventuale ricorso/citazione al Giudice.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Il problema, secondo il mio parere è complesso e non va sottovalutato, ma non posso e non sono in grado di risolverlo, so però che l'acqua usata non può essere considerata condominiale, infatti nessun articolo del Codice Civile elenca l'acqua come consumo condominiale ma elenca solo gli impianti, che ti posso aggiungere? Senti un bravo legale, di più non so che dire.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
C'è il decreto della presidenza del consiglio dei ministri (d.p.c.m. n. 62 del 4 marzo 1996), il quale prevede che:La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua, di regola, al punto di consegna, mediante contatori, rispondenti ai requisiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, recepente la direttiva comunitaria n. 75/33. In relazione a quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (oggi art. 146 comma 1 lett f) d.lgs 152 del 2006) dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e spese dell'utente, tramite l'installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa. È fatto obbligo al gestore di offrire agli utenti l'opportunità di fare eseguire a sua cura, dietro compenso e senza diritto di esclusività, le letture parziali e il riparto fra le sottoutenze e comunque proporre procedure standardizzate per il riparto stesso.Quello che si introduce, per legge, è il c.d. sistema di ripartizione per consumi effettivi. Il condomino può sollecitare l’assemblea a prendere una decisione del genere oppure, nel caso di disinteresse dell’assise, si può rivolgere al giudice affinché sia questo soggetto a ordinare l’adeguamento dell’impianto idrico alle norme di legge.Per quanto riguarda le varie voci, diverse dai consumi, che compongono la bolletta (es. costi fissi) il primo documento cui fare riferimento è il contratto con l’ente erogatore.Può accadere, infatti, che nell’accordo sia specificato quante siano le unità immobiliari che compongono il condominio.In questi casi la spesa andrà ripartita in parti uguali, salvo diverso accordo tra i condomini. Questo ripeto è successo nel mio condominio.
 

VITLUI

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ringrazio arciera.
Proporrorò all'assemblea anche i contatori differenziati per le attività produttive.
Che tu sappia la Regione ha mai emanato norme in tal senso?
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Non mi risulta che nessuna regione abbia mai emanato disposizioni che esulano dalle tasse (!) :sorrisone: adempimenti catastali insomma. Anche se in fondo in fondo potrebbe metterci mano visto che nelle bollette vi sono delle aliquote che ad esse competono
 

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