franz371

Membro Attivo
Logicamente per un contratto di locazione ante agosto o giugno 2013 che sia non sussisteva obbligo neanche per l'ace:
Visto che l'ace per gli affitti era obbligatorio solo immobili realizzati dopo il 2005

giusto?
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Ho appena finito di scrivere un articolo in merito per il Giornale di Brescia; permettetemi come contributo conoscitivo di accluderlo:

La norma istitutiva dell ' Attestato di prestazione Energetica ( più
avanti APE) ha trovato la sua sintesi nella Legge del 3.8.2013, n. 90
che dispone letteralmente : "Nei contratti di vendita, negli atti di
trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di
locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita
clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver
ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in
ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici". Ed
ancora "l'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al
contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo
gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi
contratti".
L’introduzione dell’ APE ha natura obbligatoria . Infatti il ns. Paese in
quanto aderente alla UE si è visto costretto a recepire le prescrizioni
dettate dalla Direttiva 2010/31/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo
del 19.5.2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia quale documento
atto a descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di
un'abitazione o di un appartamento e quale documento propositivo a
disposizione dei terzi illustrante i criteri più opportuni da adottare per
raggiungere una classe energetica efficiente , in linea con standard
elevati di prestazione e di limitazione delle dispersioni termiche
Come anticipato in premessa l’ 'APE deve essere adottato e allegato
obbligatoriamente agli atti di trasferimento a titolo gratuito, ai contratti
di vendita , ai nuovi contratti di locazione di immobili , pena gravose
sanzioni fino alla nullità. Da rilevare che non è obbligatoria l’adozione
e/o la presentazione dell' APE in sede di una proroga di contratti di
locazione in corso prima del 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del
primo provvedimento istitutivo ) .
Ma l ‘ APE, che fra l’altro deve essere già disponibile in fase di
trattativa e che va allegato in originale o copia conforme al contratto di
locazione è soggetto a qualche balzello ?
Sulla questione , l'Agenzia delle Entrate (piu avanti A.d.E) si è espressa
con la R.M. 22.11.2013, n. 83/E, prevendendo in sintesi che la richiesta di
registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati. Non si
applica alcuna imposta aggiuntiva (oltre a quella dell'atto principale che è
ovviamente dovuta ) se si accludono documenti che costituiscono parte
integrante di un atto, cosi’ pure per frazionamenti, planimetrie,
disegni, fotografie e simili, per atti che non sarebbero autonomamente
soggetti a registrazione ed infine per atti già registrati precedentemente
In conclusione si puo’ affermare che chi presenta alla registrazione un
contratto di locazione possa allegarvi l'attestato di prestazione
energetica, senza che questo subisca imposizione alcuna visto che l' APE
non rientra, per la legge di registro e del bollo , tra gli atti soggetti
obbligatoriamente alla registrazione .
Come è noto il contratto di locazione è registrabile presentando il cartaceo
cui basterà pinzare l’Ape ; se invece vengono utilizzati i canali
informatici (leggi “ Siria o Iris”) non essendo prevista la trasmissione
di allegati, occorrerà in un momento successivo presentare o spedire l ‘APE
( insieme alla ricevuta telematica ) all’ A.d.E competente.
.Ennio Alessandro rossi
 

franz371

Membro Attivo
Ho appena finito di scrivere un articolo in merito per il Giornale di Brescia; permettetemi come contributo conoscitivo di accluderlo:

La norma istitutiva dell ' Attestato di prestazione Energetica ( più
avanti APE) ha trovato la sua sintesi nella Legge del 3.8.2013, n. 90
che dispone letteralmente : "Nei contratti di vendita, negli atti di
trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di
locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita
clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver
ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in
ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici". Ed
ancora "l'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al
contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo
gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi
contratti".
L’introduzione dell’ APE ha natura obbligatoria . Infatti il ns. Paese in
quanto aderente alla UE si è visto costretto a recepire le prescrizioni
dettate dalla Direttiva 2010/31/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo
del 19.5.2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia quale documento
atto a descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di
un'abitazione o di un appartamento e quale documento propositivo a
disposizione dei terzi illustrante i criteri più opportuni da adottare per
raggiungere una classe energetica efficiente , in linea con standard
elevati di prestazione e di limitazione delle dispersioni termiche
Come anticipato in premessa l’ 'APE deve essere adottato e allegato
obbligatoriamente agli atti di trasferimento a titolo gratuito, ai contratti
di vendita , ai nuovi contratti di locazione di immobili , pena gravose
sanzioni fino alla nullità. Da rilevare che non è obbligatoria l’adozione
e/o la presentazione dell' APE in sede di una proroga di contratti di
locazione in corso prima del 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del
primo provvedimento istitutivo ) .
Ma l ‘ APE, che fra l’altro deve essere già disponibile in fase di
trattativa e che va allegato in originale o copia conforme al contratto di
locazione è soggetto a qualche balzello ?
Sulla questione , l'Agenzia delle Entrate (piu avanti A.d.E) si è espressa
con la R.M. 22.11.2013, n. 83/E, prevendendo in sintesi che la richiesta di
registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati. Non si
applica alcuna imposta aggiuntiva (oltre a quella dell'atto principale che è
ovviamente dovuta ) se si accludono documenti che costituiscono parte
integrante di un atto, cosi’ pure per frazionamenti, planimetrie,
disegni, fotografie e simili, per atti che non sarebbero autonomamente
soggetti a registrazione ed infine per atti già registrati precedentemente
In conclusione si puo’ affermare che chi presenta alla registrazione un
contratto di locazione possa allegarvi l'attestato di prestazione
energetica, senza che questo subisca imposizione alcuna visto che l' APE
non rientra, per la legge di registro e del bollo , tra gli atti soggetti
obbligatoriamente alla registrazione .
Come è noto il contratto di locazione è registrabile presentando il cartaceo
cui basterà pinzare l’Ape ; se invece vengono utilizzati i canali
informatici (leggi “ Siria o Iris”) non essendo prevista la trasmissione
di allegati, occorrerà in un momento successivo presentare o spedire l ‘APE
( insieme alla ricevuta telematica ) all’ A.d.E competente.
.Ennio Alessandro rossi

Quindi confermi che l'ape per contratti registrati in data antecedente il 6 giugno 2013 non é obbligatorio o sanzionabile.

Non obbligatorietá sussiste anche per l'ormai defunto ace, per fitti/locazioni relativi ad immobili realizzati prima del 2005 e comunque almeno per quanto riguarda nello specifico la mia regione (la puglia), da quello che ho capito

Giusto?
 

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