Bertoli Giuseppe

Membro Attivo
Vorrei approfondire una precedente discussione: Mio padre era esclusivo proprietario di un appartamento acquistato nel 1963 e donato a mia sorella nel 1991. Mio padre è morto nel 1997.
La legge 80/2005 ha introdotto l'opposizione stragiudiziale alla donazione : è un procedimento che potrebbe ancora tutelare la mia legittima ( lesa) ?
Può ritenersi alternativa all'azione di riduzione ?
Ho a disposizione 20 anni per tutelare la mia legittima ?
Nel ringraziarVi per la gentile collaborazione si porgono distinti saluti.
Giuseppe Bertoli
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
.

La legge 80 del 2005 ha risparmiato i terzi acquirenti dai rischi riduzione . Fra gli eredi ( pertanto senza coinvolgere per esempio colui che ha acquistato un immobile dal donatario) permane il diritto di chiedere l'indennizzo al donatario tanto che testualmente la norma impone l' « l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni » ma sempre e se la domanda di riduzione sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione.
L'atto di « opposizione stragiudiziale » alla donazione.
La novità consiste nella possibilità degli stretti congiunti del donante di opporsi alla donazione, cosa prima delle legge 80 , categoricamente implausibile.
Dispone la legge 80 del 2005 che i termini di venti anni sono " sospesi" ( e quindi non decorrono) nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante qualora essi abbiano « notificato e trascritto, nei confronti del donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione » .
La nuova norma precisa che questo diritto di opposizione « perde effetto » « se non è rinnovato prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione » .
 

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