Gianco

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La sentenza è la n. 248 del 10 luglio 1974, depositata in Cancelleria il 23 luglio 1974.
Questo è l'estratto dal sito citato:
"Con sentenza 4 – 11 giugno 1975, n. 139 della Corte Costituzionale è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’articolo 247 del codie di proceduta civile, ed è venuto meno l’aprioristico divieto di testimonianza per il coniuge, i parenti oppure affini in linea retta e per coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione, lasciando al prudente apprezzamento del giudice la valutazione sull’attendibilità delle dichiarazioni rese.

La Corte Costituzionale con la sentenza 23 luglio 1974 n. 248, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il disposto all’articolo 247 del codice di procedura civile, per il quale è diventato possibile testimoniare per il coniuge, parenti e affini.

Resta fermo quello che prevede l’articolo 246 del codice di procedura civile, rubricato “incapacità a testimoniare”, nel quale si afferma che

Non possono essere assunte a testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”.

Si tratta del principio “nemo testis in causa propria”, in base al quale non si può assumere come teste la persona che ha un interesse nella causa.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 11034 del 12/05/2006) si deve trattare di un interesse personale, concreto ed attuale che possa comportare la legittimazione principale a proporre l’azione oppure una legittimazione secondaria ad intervenire nello stesso giudizio."
 

Nemesis

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Questo è l'estratto dal sito citato:
"Con sentenza 4 – 11 giugno 1975, n. 139 della Corte Costituzionale è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’articolo 247 del codie di proceduta civile
Non è così.
Quella sentenza ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 del codice di procedura civile, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 248 del 1974;
Ha invece dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 248 del codice di procedura civile.
 

claudio edmondo

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Certamente se il regolamento edilizio prevede un limita d'altezza, quello devi rispettare. Ma vorrei aggiungere, se il limite è riferito alla muratura, potresti integrarlo con rete sovrastante.
In alternativa, se vuoi essere pignolo, realizzi un'aiuola a ridosso della recinzione, creando un gradino di 20 cm.
Grazie per la chiarificazione.

Dal momento in cui la recinzione, incontestata, esiste da più di vent'anni, la sua posizione ovvero quella linea di confine, è usucapita. Pertanto puoi sostituirla senza alcun problema, essendo tua, con materiale e manodopera tuo.
Scusa, ma non mi e chiaro questo ultimo punto, essendo il muretto e la rete di tutti due !! se sostituisco la rete per i miei 30 mt. tutto a mie spese questo muretto diventa mio? ho capito bene? sebbene uso soltanto la metà e i stanti di questa recinzione ? se sì , a cosa e a come posso fare riferimento?
Grazie
 

Gianco

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Probabilmente nell'indicare chi ha realizzato la recinzione, non ci siamo capiti. Comunque se esiste da oltre vent'anni ed è stata realizzata dal proprietario al quale sei subentrato tu, quella esistente è tua. Pertanto la puoi sostituire rispettando la stessa posizione a tue spese e restera' tua. Se invece il confinante volesse contribuire, potete realizzarla assieme a cura e spese di entrambi. Infine, poiché le misurazioni dei confini fra le proprieta' si eseguono riferendosi alle mappe catastali d'impianto, aggiornate con l'introduzione, genuina, dei tipi di frazionamento che si sono susseguiti in quel tratto di confine, tieni presente che le tolleranze catastali possono essere esagerate, oscillando sul metro lineare se non oltre, se si ha la fortuna di operare sulla mappa in scala 1:2000. Maggiori precisioni possono essere raggiunte se i tipi di aggiornamento sono stati eseguiti con strumentazione elettro-ottica e/o gps.
 

claudio edmondo

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Ti ringrazio e tutto chiaro, sebbene il confinante non vuole e nemmeno è interessato a contribuire alle spese per lui andava bene come era !! perciò vado avanti come specificato, nemmeno voglio investigare sulle misurazioni dei confini che a tuo dire sembra troppo macchinoso e alla fine risulterà che il muretto sarà di entrambi e già abbastanza che mi accordi di cambiare la rete e di alzarmi a 1,80 m come diciamo, dobbiamo andare di come accordo con i vicini anche ingoiando alcuni rospi
 

claudio edmondo

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Buongiorno Gianco,

Faccio seguito in ritardo alla mia risposta in merito alla recinzione che ti ho mandato tempo fa.
Come dicevo ti chiedo un consiglio sul da farsi per questa nuova recinzione, per scrupolo di coscienza ho fatto un accordo privato scritto con il confinante che ha controfirmato per questa nuova recinzione lunga mt. 30 e di 1,80 mt. di altezza tutta a mie spese perché per lui non era necessario cambiarla sebbene era vecchia.
Ho già installato i nuovi pali di recinzione sul muretto ad altezza terreno quando il confinate improvvisamente mi diceva di arrivare solo fino a 24 mt. di lunghezza invece dei 30 mt. prefissati e concordati da entrambi.
Inoltre come dicevo, io sono più alto di circa 25/30 cm dalla muretta in questione cosi mi ritrovo a perdere questi centimetri sulla finale altezza concordata di 1.80 quello che non pensavo e che era ribadito su accordo firmato che 1.80 si partiva dalla mia base interna, anche questa rifiutata dallo stesso. Chi ha ragione? Premetto più che una muretta era una gettata che il proprietario precedente aveva fatto con il padre del confinante che su questa era installata una recinzione che ho tolto perchè malandata compresi i pali rotti che erano di cemento che ho sostituito con pali in ferro.
Ora mi trovo con stanti in ferro, ( costosi) recinzione e oscurante (costosa) con una spesa già pagata che non so dove mettere e con un danno quantitativo di circa euro 600 che dovrei perdere per il ripensamento del confinante.
A questo punto cosa devo fare? Ho accordo firmato dallo stesso e non vorrei perdere questo importo ingiustificato per il volta faccia di questa instabile persona.
Mi puoi dare un consiglio? Premetto che abbiamo fatto tutto questo accordo consensualmente senza coinvolgere il Comune essendo la proprietà non su una strada comunale ma esternamente al lato nella lunghezza della mia proprietà.

Ti ringrazio per una risposta.
Claudio
 

Gianco

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Professionista
Visto e considerato che avete sottoscritto un accordo, puoi pretendere un risarcimento per quanto, eventualmente, dovrai rinunciare pur avendo sopportato i costi anche per l'opera che lui ti chiede di non realizzare. Spera che trovi un accordo bonario, altrimenti sarà necessario un legale per convincerlo "spintaneamente".
 

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