sergio gattinara

Membro dello Staff
Proprietario Casa
L’ART.1130 delc.c. attribuisce all’amministratore il compito di disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune...

L’interpretazione data a questa disposizione si ricava dalla sentenza della cassazione 5620/1990 che di fatto prevede che l’amministratore possa d iniziativa redigere il regolamento del parcheggio senza passare preventivamente dall assemblea. La sentenza così recita “l’attività dell’amministratore, nell’esercizio del suo potere – dovere di curare l’osservanza delle norme del regolamento di condominio concernenti l uso delle parti comuni, che sia stata successivamente approvato dall’Assemblea dei condomini,deve ritenersi dalla stessa ratificata,con efficacia retroattiva, a norma dell’ art.1399 del codice civile...”
E' l ammre che NON SI DEVE SOTTRARRE AI PROPRI OBLIGHI.Se si rifiuta lo fai dichiarare inadempiente dal giudice che ne nominerà uno d ufficio.

Non capisco come ti è stato assegnato il posto. C è un DELIBERA ASSEMBLEARE.? Sia che sia valida o che sia nulla è l' ammre che deve provvedere a regolarizzare SE NON LO FA E' INADEMPIENTE
QUANDO S E' DELIBERATO C E STATA UNANIMITA'?
l ammre ha la possibilità ed il diritto obbligo d i stilare un elenco di auto autorizzate e farlo approvare dall'ssemblea

dopodi che
secondo la Cassaz.sz.V penale n.16571 del 20.4.2006 chi parcheggia la propria auto allontanandosi e bloccando il mezzo altrui commette un illecito ai sensi dell art 610 del c.c. ( violenza privata)

la corte di cassazione il 9.1.2007 n.196 ha confermato la legittimità della rimozione di veicolo in sosta abusiva precisando che “..trattasi di applicazione del principio dell autotutela o difesa privata del possesso e del principio stabilito nell art 2043

11)non decorre il periodo calcolato come usucapione se l uso è dipeso dalla benevolenza dei proprietari e non vi è esplicita dichiarazione di possesso.
nel casodel figlio abusivo C E' QUESTO RISCHIO ED IO AL POSTO SUO AVVISEREI I CONDOMINI E L AMMNISTRATORE IL WUALE SE NON FARA NULLA SARA NUOVMENTE INADEMPIENTE

Cassazione 5 /1/82 n 483 17/12/84 n.6600 \10/7/87 n.6365 i posti auto ( figuriamoci gl spazi comuni uindi) non possono essere venduti o concessi in locazione a persone che non abbiano contemporaneamente un rapporto di utenza con l edificio condominiale. E COMPITO DELL AMMRE FAR RISPETTARELA EGGE SE NO E INADEMPIENTE
UN 'ultim cosa se per lo spaziio ch ti intress non puoi ottenere l unanimità chiedi un C.OMODATO D USIO MODALE
 

sergio gattinara

Membro dello Staff
Proprietario Casa
tutto bellissimo,ma vale parallelamente per chi ha postato la questione,essondo lui stesso abusivo.
da quello che ho capito io chi ha postato la questione è un condomino, l'altro non lo è. inoltre chi ha postato ha in mano una delibera l altro non ce l ha ( valida o nulla è da vedere) chi ha postato non esercita una prepotenza ma si è rivolto all aministratore perchè agisca nell'ambito delle sue competenze, aministratore che fugge dalle sue responsablità come, a quanto pare, sembra che facciano molti per terra.e......... mare trovando anche chi li difende
 

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