L’ART.1130 delc.c. attribuisce all’amministratore il compito di disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune...

L’interpretazione data a questa disposizione si ricava dalla sentenza della cassazione 5620/1990 che di fatto prevede che l’amministratore possa d iniziativa redigere il regolamento del parcheggio senza passare preventivamente dall assemblea. La sentenza così recita “l’attività dell’amministratore, nell’esercizio del suo potere – dovere di curare l’osservanza delle norme del regolamento di condominio concernenti l uso delle parti comuni, che sia stata successivamente approvato dall’Assemblea dei condomini,deve ritenersi dalla stessa ratificata,con efficacia retroattiva, a norma dell’ art.1399 del codice civile...”
E' l ammre che NON SI DEVE SOTTRARRE AI PROPRI OBLIGHI.Se si rifiuta lo fai dichiarare inadempiente dal giudice che ne nominerà uno d ufficio.

Non capisco come ti è stato assegnato il posto. C è un DELIBERA ASSEMBLEARE.? Sia che sia valida o che sia nulla è l' ammre che deve provvedere a regolarizzare SE NON LO FA E' INADEMPIENTE
QUANDO S E' DELIBERATO C E STATA UNANIMITA'?
l ammre ha la possibilità ed il diritto obbligo d i stilare un elenco di auto autorizzate e farlo approvare dall'ssemblea

dopodi che
secondo la Cassaz.sz.V penale n.16571 del 20.4.2006 chi parcheggia la propria auto allontanandosi e bloccando il mezzo altrui commette un illecito ai sensi dell art 610 del c.c. ( violenza privata)

la corte di cassazione il 9.1.2007 n.196 ha confermato la legittimità della rimozione di veicolo in sosta abusiva precisando che “..trattasi di applicazione del principio dell autotutela o difesa privata del possesso e del principio stabilito nell art 2043

11)non decorre il periodo calcolato come usucapione se l uso è dipeso dalla benevolenza dei proprietari e non vi è esplicita dichiarazione di possesso.
nel casodel figlio abusivo C E' QUESTO RISCHIO ED IO AL POSTO SUO AVVISEREI I CONDOMINI E L AMMNISTRATORE IL WUALE SE NON FARA NULLA SARA NUOVMENTE INADEMPIENTE

Cassazione 5 /1/82 n 483 17/12/84 n.6600 \10/7/87 n.6365 i posti auto ( figuriamoci gl spazi comuni uindi) non possono essere venduti o concessi in locazione a persone che non abbiano contemporaneamente un rapporto di utenza con l edificio condominiale. E COMPITO DELL AMMRE FAR RISPETTARELA EGGE SE NO E INADEMPIENTE
UN 'ultim cosa se per lo spaziio ch ti intress non puoi ottenere l unanimità chiedi un C.OMODATO D USIO MODALE
 
tutto bellissimo,ma vale parallelamente per chi ha postato la questione,essondo lui stesso abusivo.
da quello che ho capito io chi ha postato la questione è un condomino, l'altro non lo è. inoltre chi ha postato ha in mano una delibera l altro non ce l ha ( valida o nulla è da vedere) chi ha postato non esercita una prepotenza ma si è rivolto all aministratore perchè agisca nell'ambito delle sue competenze, aministratore che fugge dalle sue responsablità come, a quanto pare, sembra che facciano molti per terra.e......... mare trovando anche chi li difende
 

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