Franco08

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno,
Vi ricordate il mio ultimo th riguardo il costo dell'amministratore?

L'assemblea é avvenuta ieri : circa 480 millesimi, tutto nella norma

Ma l'amministratore (unico socio di SRL) ha fatto presente che sarà il suo ultimo mandato per anzianità.

Ha proposto un'altra SRL di un suo amico, che però avrebbe avuto solamente quasi 400millesimi di ieri

Domanda : se non si raggiungeranno i dovuti millesimi per "passaggio guidato" e nessun altro li raggiunge - cosa si può fare e cosapuò succedere se l'attuale amministratore non riesce ad operare ( o addirittura altro) giacché é suo desiderio che la sua SRL "muoia con lui"?
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Vi ricordate il mio ultimo th riguardo il costo dell'amministratore?
non mi sembra il top per iniziare
mica si segue quello che scrivi
e se qualora lo facesse si dovrebbe ricordare cosa è stato indicato in altra discussione ..
oppure le risposte, qui, sono limitate a chi ricorda escludendo le altre

insomma in disastro !!!!!!
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Per la nomina, conferma e revoca dell'amministratore, stante quanto specificato dal combinato disposto del secondo e quarto comma dell'art. 1136 c.c. è sempre (cioè in prima e seconda convocazione) necessario il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla riunione con almeno la metà del valore dell'edificio (500/1000).
Fonte: Quorum deliberativi e conferma dell'amministratore in bilico
Se il condominio è composto da più di 8 proprietari, e ce ne è almeno uno tra i proprietari che desidera l'amministratore, oppure l'amministratore uscente stesso che non è stato rinnovato e non viene sostituito, queste persone rivolgendosi al giudice possono ottenere la nomina di un amministratore giudiziale.
 

Franco08

Membro Attivo
Proprietario Casa
E allora, probabilmente il giudice "unica soluzione"

L'alternativa é solo un ex-amministratore (prima residente nel palazzo) ben voluto (sicuramente riesce a rimediare i millesimi necessari), ma possiede un difetto : sono anni che non effettua corsi-aggiornamento, possiede solo esperienza (difatti effettua consulenze) e non credo possa bastare l'iscrizione ai corsi-per-neo-amministratori... Giusto?
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
L'alternativa é solo un ex-amministratore (prima residente nel palazzo)

Se non è "condòmino/proprietario allora non può essere "amministratore interno"....e di conseguenza deve avere tutti i requisiti imposti dalla Legge.

Cercate candidati e portate 2 scelti fra i milgiori (onde evitare dispersioni del voto) poi verificate con votazione.

Se non raggiunge il minimo stabilito ...ma per "assenteismo"...potreste sempre provare di far passare la nomina come approvata ed attendere i classici 30 gg. dall'invio del verbale.
Se nessuno impugna la nomina rimane efficace.
 

Franco08

Membro Attivo
Proprietario Casa
Se non raggiunge il minimo stabilito ...ma per "assenteismo"...potreste sempre provare di far passare la nomina come approvata ed attendere i classici 30 gg. dall'invio del verbale.
Se nessuno impugna la nomina rimane efficace.

Sicuro della parte sovrastante., in tutte le combinazionii/declinazioni possibili?

Quindi, se fossero presenti solo 250millesimi e 130 votassero il Sig-A : dopo che nessuno abbia da dire, anche se fossero passati 60gg dall'invio del verbale, la nomina sarebbe "regolare"?
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Sicuro della parte sovrastante., in tutte le combinazionii/declinazioni possibili?

Non si possono richiamare tutte le indicazioni possibili...ma basta tenere a mente questo:
-se il verbale riporta l'approvazione di una delibera questa è subito valida ed efficace fino a quando non ne venga decretata la nullità od annullabilità.

E sulle differenti "qualificazioni" esiste Giurisprudenza consolidata e "fissata" dalla pronuncia di Cassazione a Sezioni Unite n° 4086/ del 7 Marzo 2005 che così riassume:

Sono nulle
-quelle delibere prive di elementi essenziali
-quelle con oggetto impossibile o illecito
-quelle con oggetto non rientrante nella competenza dell’assemblea
-quelle che vadano ad incidere su diritti individuali su cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ogni condomino
-quelle invalide in relazione all’oggetto.

Sono annullabili
-quelle delibere che abbiano vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea,
-quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta da legge o regolamento condominiale
-quelle che siano affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o informazione dell’assemblea;
-quelle che siano genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione
-quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto.


Come precisato tutto dipende da cosa viene verbalizzato nel verbale di assemblea e dal regolare adempiemento di tutte le altre formalità...su tutte:
-l'invio del verbale a tutti gli assenti
-la presentazione del prospetto dei compensi dell'amministratore fin dalla nomina e dal possesso dei requisiti per svolgere tale mandato.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Quindi, se fossero presenti solo 250millesimi e 130 votassero il Sig-A : dopo che nessuno abbia da dire, anche se fossero passati 60gg dall'invio del verbale, la nomina sarebbe "regolare"?
L’articolo 1136 del Codice Civile introduce l’istituto del quorum, ossia la presenza minima necessarie affinché l’assemblea di condominio sia validamente costituita e possa deliberare sulle questioni poste all’ordine del giorno.
Il Codice Civile ne prevede due tipi.
- Il quorum costitutivo, presenza minima di condomini con relativa quota millesimale affinché l’assemblea sia regolarmente composta.
- Il quorum deliberativo, presenza minima di condomini con relativa quota millesimale affinché l’assemblea possa determinarsi sui vari argomenti posti all’ordine del giorno.

I quorum costitutivi e deliberativi si distinguono; nel quorum per teste, che fa riferimento al singolo condomino, ossia all’unità personale, anche se proprietaria di più immobili all’interno dell’edificio; e nel quorum millesimale, riferito alla quantità di millesimi attribuiti al singolo condomino.

1° comma dell’articolo 1136 del Codice Civile ”L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio”.
3° comma dell' articolo 1136 del Codice Civile :”Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio.”.

Quindi non è come hai scritto tu.
Il presidente dell'assemblea all'inizio della stessa prima di dare inizio alla discussione sugli argomenti previsti nell'ordine del giorno ha l'obbligo di verificare che tutti gli aventi diritto a partecipare siano stati invitati nei modi e nei tempi previsti dal terzo comma del nuovo articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, e che fatta la conta dei partecipanti (presenti effettivamente e per delega) sia stato raggiunto il quorum costitutivo. Se non c'è il quorum costitutivo non deve dare inizio all'assemblea se lo fa, e se dalle delibere possono derivare dei danni economici ad un condomino, si rende passibile di coinvolgimento personale, se il condomino leso inizia una vertenza civile.
 
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