La successione testamentaria è quella dettata dalla volontà del de cuius mediante disposizioni scritte nel testamento, mentre la successione legittima è quella disposta dalla legge quando non vi sia un testamento o quando esso non contempli l’intero asse ereditario, di modo che alcuni beni risultano non assegnati. Nell’ambito poi della successione legittima si inserisce quella dello Stato quando il defunto non ha fatto testamento e non ha parenti entro il sesto grado.
La successione ha dunque la funzione di tutelare la famiglia e di garantire la permanenza del patrimonio all’interno della cerchia familiare.
Con riferimento a taluni familiari (i c.d. legittimari) si parla poi di successione necessaria in quanto essi devono ricevere una data quota del patrimonio del de cuius fissata per legge anche contro la volontà del defunto. Gli eredi legittimari sono: il coniuge, figli legittimi, naturali, legittimati, adottivi, e in assenza di figli gli ascendenti legittimi. Per cui se il de cuius fa testamento può disporre, se ha degli eredi legittimari, solo di una parte del proprio patrimonio(la c.d. quota disponibile), mentre l’altra parte (la c.d. quota di riserva) spetta necessariamente ai legittimari.
Qualora il de cuius non rispetti tale disposizione i legittimari possono agire con un’azione giudiziaria (detta azione di riduzione) per reintegrare la quota di riserva lesa.
Il codice civile all’art 587 definisce il testamento come atto revocabile con il quale taluno dispone per dopo la propria morte di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Negli articoli seguenti sono illustrati i vari tipi di testamento e le conseguenze che comportano.