Il contratto preliminare di compravendita più comunemente noto come compromesso è quel contratto con cui due parti si impegnano a trasferire la proprietà di un bene immobile ad un prezzo determinato.
Affinchè una scrittura privata possa avere natura giuridica di un contratto preliminare di vendita, la stessa deve essere adottata in forma scritta (scrittura privata o atto pubblico) e deve contenere, pena linvalidità della stessa, gli stessi elementi che la legge impone per la validità di un qualsiasi contratto.
Tali presupposti, ricavabili dallart. 1325 Cod. Civ. sono: laccordo delle parti, la causa, loggetto ed appunto la forma.
In particolare, nel contratto in questione devono essere riportate le generalità delle parti, la descrizione del bene oggetto di compravendita (ubicazione, dati catastali, natura), il prezzo pattuito.
La mancanza di uno solo di tali requisiti determina la nullità del contratto.
Pertanto, anche quando ci si trova in presenza di scritture estremamente sintetiche, non è detto che siano del tutto inefficaci ma al contrario, se contengono almeno gli elementi sopra descritti, sono da considerarsi valide a tutti gli effetti di legge.
E nel caso in cui il promissario acquirente, dopo aver sottoscritto un regolare preliminare per lacquisto di un immobile, si veda tradito dalla controparte che, non tenendo fede agli impegni assunti in precedenza, rifiuti la conclusione del contratto definitivo, lo stesso può beneficiare di unimportate tutela che la legge gli riserva.
Infatti, potrà agire in giudizio oltre che con una normale azione di adempimento con una domanda di esecuzione forzata in forma specifica, ossia ottenendo, ai sensi dellart. 2932 Cod. Civ. una sentenza costitutiva, ossia produttiva dei medesimi effetti del contratto definitivo non concluso.
Ci si domanda se tale azione possa risultare preclusa dalla mancata indicazione, nel preliminare, di un termine entro il quale ci si impegnava alla sottoscrizione del rogito notarile.
La risposta non può che essere negativa, in quanto, a fronte del rifiuto espresso dallaltro contraente alla conclusione del contratto definitivo, il promissario acquirente può sempre esperire azione ex art. 2932 Cod. Civ. essendo implicita nella domanda la fissazione di detto termine, originariamente mancante.
A conferma di ciò, si riporta la seguente massima giurisprudenziale:
In tema di contratto preliminare, qualora una parte, a fronte del rifiuto dellaltra di stipulare, agisca in giudizio ai sensi dellart. 2932 Cod. Civ., la circostanza che i contraenti non abbiano pattuito un termine per la stipulazione del contratto definitivo è irrilevante, atteso che nella domanda proposta in giudizio è implicita anche la richiesta al giudice di fissare il termine predetto. (Cass. Civ. 29-3-2006 n. 22112)