l'interessato è morto, chi lo impugna sono le sorelle e i fratelli del de cuius.
Gianco sto cercando per un mio cliente 2 o 3 mono o bilocali vicino mare per un investimento, se disponi di qualcosa contattami, Ciao
 
In caso di successione testamentaria il c.c. prevede degli eredi che non possono essere esclusi dal testamento: i legittimari.
I legittimari, secondo la legge (art. 536 del codice civile) sono il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi; ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
Se uno fa testamento non può non chiamare all'eredità uno di questi legittimari se vivente.
Se la madre del de cuius nuore prima di poter aver avanzato domanda al giudice di riconoscimento della propria quota legittima oppure muore prima di poter aver dichiarato l'accettazione della eredità la sua parte non passa ai fratelli del de cuius perché costoro non sono eredi legittimari del de cuius medesimo. Quindi in questo caso, sebbene le disposizioni testamentarie non rispettano quanto previsto dal c.c. , essendo deceduta l'unica persona che poteva iniziare l'iter di riconoscimento della propria quota legittima, il testamento è valido e tutto va alla moglie.
 
Difatti scrivo:

Quelle quote valgono solo in caso di successione senza testamento.
@Luigi Criscuolo ha colto la distinzione.

Quanto alla morte della madre del de cuius, posteriore al figlio ma prima della successione/accettazione, nulla rileva in quanto il suo "diritto" si è formato per la premorienza del figlio.
Spetta agli altri figli della madre decidere se subentrare.
 
OK. è quello che stiamo facendo, ma il dubbio sono state alcune risposte che sono pervenuto nel forum, che citavano 1/3 e 2/3, e non 1/4 e 2/4 nel dubbio mi sono permesso di chiedere altri chiarimenti
 
ma il dubbio sono state alcune risposte che sono pervenuto nel forum,
la divisione ereditaria in presenza di testamento è quella che ho già indicato e puoi andare a verificare nel sito
Eredità e Successioni - Calcolo Quote Ereditarie - Studio Legale Andreani
in sostanza nel caso da te indicato l'unica quota in discussione è 1/4 dell'eredità rappresentata dalla legittima riservata alla madre perché 1/2 di legittima + 1/4 di disponibile, cioè 3/4 del valore delle proprietà del de cuius sono indiscutibilmente del coniuge superstite.
Ora secondo me, e @Gianco, l'unica ad avere il diritto a reclamare la propria legittima era madre ancora vivente al momento del decesso del proprio figlio, ma questa poteva accettare anche la sua esclusione dalla eredità. Se non ci sono atti incontrovertibili che comprovino la volontà espressa in vita di farsi riconoscere il diritto alla quota legittima che le era stata negata con il testamento, le disposizioni testamentarie sono valide ed operanti.
Secondo @Dimaraz spetta ai suoi figli decidere se subentrare nel diritto di chiedere il riconoscimento della legittima della propria madre.
 
da Brocardi
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

235 Questi principi sono enunziati nell'art. 467 del c.c., art. 468 del c.c. e art. 469 del c.c.. Il primo di essi chiarisce il concetto di rappresentazione e ne fissa i limiti nel caso di successione testamentaria, affermando che la rappresentazione non ha luogo se il testatore ha fatto una sostituzione per il caso che l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità. A evitare il dubbio, del resto infondato, che i discendenti dell'istituito non possano reclamare la quota di riserva ,nel caso in cui sia stata disposta la sostituzione, ho posto un chiarimento a questo riguardo nell'art. 536. L'art. 468 precisa i soggetti tra i quali vi è rappresentazione e le condizioni nelle quali questa ha luogo. L'art. 469 infine contempla i casi in cui si ha la successione per rappresentazione e il modo in cui si effettua la divisione fra i rappresentanti. In correlazione ai mutamenti introdotti in questo capo, ho soppresso e modificato talune disposizioni del progetto che non erano più compatibili con i nuovi principii, come sarà di volta in volta avvertito.
 
Devo riconoscere che nelle quote spettante agli eredi, consorte ed ascendente ho dimenticato di indicare la quota disponibile. Pertanto, quelle che ho indicato erano le quote spettanti agli eredi.
 
l'interessato è morto, chi lo impugna sono le sorelle e i fratelli del de cuius.
Costoro non possono impugnare perché non sono legittimari.
Gianco sto cercando per un mio cliente 2 o 3 mono o bilocali vicino mare per un investimento, se disponi di qualcosa contattami, Ciao
Ho sottomano un bel fabbricato di tre unità immobiliari due al piano terra, uno al piano primo con ampia terrazza, ampio cortile due garage, una tettoia prospettante su tre strade a Calasetta. Appena arriva mio figlio mi faccio stampare il disegno in formato pdf e te lo mando in privato.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Indietro
Top