Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Alla fine un congruo numero di condomini si è attivato per rifare le tabelle millesimali ed anche i restii alla fine hanno validato le nuove tabelle per raggiungere i 1000/1000 necessari

Per la rettifica di tabelle millesimali (post 06/2013) determinata da errore rilevabile o modifiche nel numero e/o dimensioni delle unità private non abbisogna del voto unanime (1000/1000)... basta la "classica" maggioranza.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Per la rettifica di tabelle millesimali (post 06/2013) determinata da errore rilevabile o modifiche nel numero e/o dimensioni delle unità private non abbisogna del voto unanime (1000/1000)... basta la "classica" maggioranza.
ma non credo che quello fosse un errore ma una volontà del costruttore che in origine aveva edificato degli appartamenti speculari, di uguale metratura in ogni piano e con le stesse pertinenze: la somma dei millesimi degli appartamenti frazionati era uguale al valore di ogni singolo appartamento generante. Le differenze sono diventate sostanziali non tanto nella tabella riguardante gli appartamenti ma nella tabella generale di proprietà perché alcuni degli appartamenti generati dal frazionamento non avevano né box né cantina.
 

maria savina

Membro Attivo
Proprietario Casa
Mi inserisco per meglio capire o controbattere al nostro amministratore che ripartisce le spese di manutenzione ordinaria in base all'altezza piano. Il nostro regolamento è contrattuale e la parte venditrice ha allegato allo stesso una tabella in cui rispetto a un determinato articolo del regolamento stesso le spese vanno ripartite in base altezza piano (predetta tabella). Ero riuscita con il precedente amministratore a fargliela intendere mentre l'attuale non intende. Nello specifico le spese relative alle manutenzioni ordinarie (serrature di ingresso portone, scala cantine, rottura vetri scala ed altre) vengono ripartite in base alla predetta tabella allegata al regolamento in cui chi sta ai piani bassi paga meno rispetto ai propri millesimi che vengono poi addebitati man mano si sale. Il senso logico della cosa a mio parere sta bene per alcune spese (pulizia scale, consumo luce, o manutenzione straordinaria come rifacimento imbiancatura delle stesse). Nella fattispecie io che sto all'ultimo piano pago quanto viene detratto a coloro che stanno ai piani bassi.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Ero riuscita con il precedente amministratore a fargliela intendere mentre l'attuale non intende.
se non dimostri che i millesimi a te imputati sono alterati di più di 1/5 (=20%) del valore proprorzionale credo che senza la volontà di 1000/1000 dei condomini non puoi far nulla.
poi leggi qua
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Il nostro regolamento è contrattuale e la parte venditrice ha allegato allo stesso una tabella in cui rispetto a un determinato articolo del regolamento stesso le spese vanno ripartite in base altezza piano (predetta tabella).

L'altezza piano vale per la spesa ordinaria di scale/ascensori.

Ovviamente l'altezza influisce anche sui valori millesimali delle varie unità (a parità degli altri parametri unità identiche aumentano di "valore" ad ogni piano a salire.

Ora il tuo problema è che hai accettato un RdC di tipo Contrattuale... se lo stesso riporta un criterio di riparto proporzionale all'altezza per fare una modifica dovrete deliberare con voto unanime.
Se invece il RdC indica una specifica tabella (diversa da quella generale di proprietà) allora potrete modificarla come su spiegato (maggioranza semplice)... ma con il rischio che chi subisce danno possa impugnare la decisione.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto