adimecasa

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Con l'arroganza e prepotenza non si va da nessuna parte, come osi dire ai forumisti che non la pensano come te di cambiare per allinearsi alle proprie idee, questo ti potrebbe ricadere su te stessa, anche se sei appena arrivata sei la benvenuta, poi il dialogo a più importanza se non c'è totalità negli accordi.
(no chitarra jac0)
 

Luigi Criscuolo

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mi sono pensata di fare delle riunioni informali
Ahi Ahi Ahi Signora Prof. i verbi intransitivi hanno solo la forma attiva, poiché l'azione compiuta non ricade su un complemento oggetto, quindi non hanno la forma passiva e quella riflessiva. (Sono stato bocciato in 1^ e 2^ media, non ho finito le scuole medie eppure queste cose le sapevo).

Non c' é bisogno di fare i "carbonari" l'assemblea condominiale può essere indetta dagli stessi condomini nelle forme e nei modi previsti dal c.c. avvisando l'amministratore, la cui presenza non è indispensabile per la validità della stessa.
Tutti i condomini hanno titolo per partecipare all'assemblea, e pertanto vanno avvisati nelle forme dell'art. 66 disp. att. del Codice civile
L'assemblea non può deliberare, se non risulta che tutti i condomini sono stati invitati a parteciparvi. In proposito, l'art. 10 della legge n. 392 del 1978 sancisce che il conduttore ha diritto di voto (in luogo del proprietario dell'appartamento) nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (cfr. sentenza Corte di Cassazione, III sez. civ. 3 aprile 1990, n. 2762).
Per i motivi di cui prima, è ottima cosa invitare i condomini con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno. A decorrere dalla ricezione dell'avviso e la data dell'assemblea in prima convocazione devono intercorrere non meno di 5 giorni (Trib. Milano 7 maggio 1992, Sez. VIII). Si conterà quindi il giorno nel quale l'avviso di convocazione sarà stato depositato nella buca delle lettere del condomino o comunque sia entrato nella sfera di conoscibilità dello stesso fino al giorno prima dell'assemblea prevista in prima convocazione. Ad esempio, qualora l'avviso fosse stato recapitato il 1° giorno del mese, l'assemblea in prima convocazione non potrà tenersi prima del 6° giorno dello stesso mese, ovvero, potrà tenersi, ma le deliberazioni assembleari saranno annullabili ai sensi dell'articolo 1137 del codice civile su istanza dei dissenzienti o assenti, qualora non ritualmente convocati. L'assemblea deve essere convocata in sede ordinaria almeno una volta l'anno, per approvare il bilancio e confermare o meno l'amministratore.
Può essere convocata in sede straordinaria ogni volta che sia necessario, dall'amministratore o da almeno due condomini, per discutere di argomenti urgenti.
Una cosa che non tutti sanno è che le assemble straordinarie, secondo la Cassazione, non devono essere retribuite a parte: esse sono già comprese nell'onorario dell'amministratore.
Ogni condomino può intervenire in assemblea in proprio oppure a mezzo di un rappresentante. Laddove il regolamento di condominio non preveda particolari regole, chiunque (condomino o estraneo) può essere delegato. Dal 18 Giugno 2013 non può più essere delegato l'amministratore.
Il delegato però non può delegare a sua volta ad altri, a meno che non sia autorizzato da chi ha dato la delega. Il condomino è rappresentato in toto dal delegato, a meno che la delega non contenga, insieme alle istruzioni, anche dei limiti. Ad ogni effetto di legge, il condomino rappresentato è come se fosse presente.
Ai fini della validità della delibera, è sufficiente raggiungere la maggioranza dei millesimi (e dei condomini presenti). La validità delle delibere si estende a tutti i condomini, anche quelli assenti o in disaccordo (ferma restando la facoltà di impugnare la delibera). Le norme relative alla validità della costituzione dell'assemblea e alla validità delle delibere sono inderogabili (art. 1138 Codice civile). Ogni condomino, assente o dissenziente, può impugnare la delibera entro 30 giorni, ex art. 1137 c.c. I 30 giorni decorrono dalla data dell'assemblea, per i presenti e dissenzienti, e dalla data della ricezione del verbale per gli assenti. Tale termine di decadenza non si applica alle assemblee non annullabili ma nulle.
 

chiacchia

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Proprietario Casa
Ma Caro luigi sei stato attento ai verbi ma non a quanto si è voluto solo esprimere, ovvero, il parlare "prima" dell'assemblea serve solo a chiarire le idee di quello che si andrà a discuterte, questo, in luoghi e modi che la legge non consente solo per rendere valida l'assemblea, ma non ci vieta di discuterne come e quando lo vogliamo, ancora questo la democrazia lo consente.
Poi la Prof. non ha ordinato niente pertanto non si è permesso niente, ti sembra? siamo più buoni stiamo solo all'inizio del 2014 altrimenti come arriviamo alla fine? Dai JacO incomincia a buttare la pasta il sugo chi lo fa?
 

jac0

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Proprietario Casa
Secondo la nota lobby Barbanera-Frate Indovino-Mago Otelma-Fox il 2014 è cominciato male ma finirà bene.
 

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