Il conduttore che intende disdettare rimane responsabile dei pagamenti verso il locatore, in solido con il conduttore che vuole rimanere
Ex art. 1406 c.c., nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuna parte può sostituire a sé un terzo, purché l’altra parte vi acconsenta.
La cessione del contratto attua una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, operando, con un unico atto, la sostituzione nella posizione giuridica attiva e passiva, di uno degli originari contraenti, detto cedente, con un nuovo soggetto, detto cessionario.
La cessione del contratto ha natura di negozio trilaterale e quindi, di regola, si perfeziona con il consenso del cedente, del cessionario e
del contraente ceduto.
Ciò verificato, avviene la liberazione del cedente verso il contraente ceduto. Quindi il cedente non è più responsabile dei pagamenti verso il locatore.