a parere di chi scrive per fare lavori in condominio devono essere osservate tre contemporanee prescrizioni : una pubblica e due private
1-l'opera deve risultare conforme agli strumenti urbanistici
2-non deve ledere i diritti dei terzi ( es. luce e simili)
3-non deve risultare lesiva del bene comune inteso come decoro architettonico che se leso, potrebbe determinare un deprezzamento del fabbricato nel suo complesso ( es: tettoia dei polli in plexiglass)
L'opposizione alla esecuzione dell'opera giustificata dal potenziale aggravio del rischio di furti mi pare fragile ( parimenti , il che non è dato, si potrebbe vietare di eseguire balconi, antenne, canali e quant'altro )[DOUBLEPOST=1412335680,1412335508][/DOUBLEPOST]ps:
Art. 1102 c.c .
Uso della cosa comune.
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.