Dimaraz

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Proprietario Casa
Mi sembra di percepire la volontà da parte dell'amministratore di procrastinare l'accordo fino a quando le somme in gioco andranno a pareggio per non far sborsare soldi ai condomini

Ti sei confuso? Se la Società non versa le proprie quote annuali per pareggiare il danno subito è inevitabile che gli altri condómini debbano sborsare le somme per coprire quanto non "compensato/cooerto" dalla società.


4) trascorsi 5 mesi dall'assemblea, l'amministratore non ha ancora provveduto a formalizzare tale accordo

Alcuni prendono a pretesto la "situazione Covid"...ma tal scusa non regge.


) La società ha sospeso il pagamento degli oneri;

Male...in tal modo si pone dalla parte del torto.
In assenza di accordo scritto le sarà difficile ottenere rigetto di un eventuale Decreto Ingiuntivo.
La "delibera" approvata dal Condominio vale unicamente come impegno per l'amministratore ma non verso la Società.

La Società deve mandare Raccomandata RR alla francese dove intima il risarcimento del danno entro 15gg dalla ricezione pena il ricorso alle vie legali per l'intero importo del danno (niente sconti) maggiorato di tutti i costi legali oltre interessi e spese accessorie.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Ti sei confuso? Se la Società non versa le proprie quote annuali per pareggiare il danno subito è inevitabile che gli altri condómini debbano sborsare le somme per coprire quanto non "compensato/cooerto" dalla società.
non direi confuso magari ho interpretato male la situazione: sono partito dal presupposto che il danno patito sia di entità maggiore rispetto alla somma delle quote condominiali.
Ho pensato così perché se fosse il contrario la situazione del condomino/azienda sarebbe insostenibile.
Tra l'altro questa tua osservazione dà ragione ad un mio precedente intervento che tu avevi ribattuto: è cosa oculata tenere disgiunti nella contabilità del condominio le quote condominiali rimaste inevase dai debiti verso terzi (compresi i condomini del condominio) se questi debiti, a fronte di ricevimento di regolare fattura, sono registrati. Le compensazioni fatte senza documenti contabili sono fuori norma e necessitano forzature contabili.
Ribadisco che l’odierna formulazione dell’art. 1129 c.9 c.c. impone all’amministratore il preciso obbligo di attivarsi per il recupero forzoso delle somme dovute dagli obbligati entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea.
Se il condomino creditore non incassa avrà dei suoi problemi; ma se non paga la propria quota provoca un disavanzo che va ripianato da tutti i condomini lui compreso che continua a non pagare neanche questa quota.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
è cosa oculata tenere disgiunti nella contabilità del condominio le quote condominiali rimaste inevase dai debiti verso terzi (compresi i condomini del condominio) se questi debiti, a fronte di ricevimento di regolare fattura, sono registrati

Chiarisco la questione.
Tenere divisi incassi e pagamenti è resta la via "maestra" per evitare fraintendimenti e sperequazioni.

Se il danno subito dal condómino/società è superiore alla quota annua...si avrebbe un ulteriore danno visto che servirebbero più annualità per la rifusione.

Se il "danno" fosse di importo inferiore alla "quota annua"...si avrebbe comunque la necessità di raccogliere le somme dagli altri (o si crea una mancanza di fondi liquidi per pagare le altre spese).

Contabilmente...non vi sono impedimenti perché:
-nessuna Legge impedisce la "compensazione" all'interno della gestione condominiale.
-non serve alcun "documento fiscale" ma le delibere di approvazione.
 
U

User_48369

Ospite
Salve a tutti.
In primo luogo vi ringrazio per i preziosi spunti di riflessione.
La società, a seguito dei numerosi incontri avvenuti con l'amministratore ed un avvocato condomino nonché volontario consulente, aveva accettato di ridurre ulteriormente la pretesa.
Quindi in assemblea era stato portato il risultato di quell'accordo, il quale determinava il quantum e conteneva l'espresso rifiuto da parte della società ad avanzare ogni ulteriore pretesa in merito al risarcimento;
I termini dell'accordo erano stati successivamente inserito nell'ordine del giorno dell'assemblea per essere sottoposti a votazione;
L'assemblea aveva deliberato di approvare l'accordo transattivo nei modi e termini illustrati dall'amministratore:
- per il quantum;
-
per le modalità di pagamento (dilazionate in 5 anni);
- per la preventiva compensazione di tutti gli eventuali crediti per oneri condominiali della società;
- per la rinunzia a qualsiasi ulteriore pretesa dal parte della società stessa;
La società, presente all'assemblea aveva espressamente approvato;

Questo rendeva l'accordo già perfettamente concluso in tutti i suoi elementi essenziali.
Quanto al concetto di "formalizzazione" essa avrebbe dovuto comportare sostanzialmente la riproduzione dell'accordo in un atto separato con eventuali precisazioni esclusivamente limitate alla fase esecutiva (pagamento);

Per la contabilizzazione dei relativi pagamenti, l'amministratore aveva previsto di coprire la prima rata con l'indennizzo ricevuto dalla compagnia assicurativa mentre per le rate successive non aveva disposto nulla;

La decisione presa dalla società di sospendere il pagamento degli oneri condominiali (dalla fine del 2018), aveva avuto la scopo principale di spingere verso la conclusione dell'accordo (le trattative erano iniziate nel 2016), ed infatti l'amministratore ben si era guardato dall'inviare un decreto ingiuntivo alla società, consapevole che questa gli avrebbe opposto il proprio credito (integralmente) facendoselo liquidare dal giudice;

La società vanta dunque un credito verso il condominio che è certo (riconosciuto dai condomini), liquido (determinato nel quantum) ed esigibile (pagamento deliberato dall'assemblea);

La società attende che l'amministratore proceda con la compensazione e contabilizzi la prima rata, utilizzando la somma ricevuta dalla compagnia assicurativa;

Resterà poi stabilire come si procederà dal punto di vista contabile, al pagamento-compensazione delle rate successive, argomento di cui non si è ancora trattato;

Per concludere, vi è una delibera di assemblea che accetta a maggioranza (poco più di 500 mm) l'accordo transattivo;
Vi è un verbale di assemblea che riproduce tutti gli elementi essenziali dell'accordo (accordo, trattandosi di contratto consensuale, causa, rinuncia ad agire dietro riconoscimento e pagamento di una somma minore del risarcimento, oggetto, pagamento e/ o compensazione, e forma che in questo caso è solo ad probationem, essendo sufficiente esibire il verbale di assemblea per provarla);

Il problema però nasce dall'aver il condominio rinviato il pagamento della prima rata del risarcimento all'atto della formalizzazione del contratto da parte dell'amministratore;
E qui sorgono i dubbi che vi ho sottoposto;
La società, che è anche condomina, non sa come "costringere" l'amministratore a formalizzare l'accordo e procedere al contestuale pagamento della prima rata a compensazione;

Si tenga presente che la società, che ha rinunciato a parte del risarcimento per non appesantire le quote dei condomini, non certo vorrebbe aggravarle ora con il pagamento di spese legali.

E' l'amministratore che, nel ritardare la formalizzazione ed il conseguente pagamento, non sta dando esecuzione ad una delibera dell'assemblea, esponendo i condomini ad un contenzioso;

Ed è così che ho posto la questione della "Responsabilità dell'amministratore condominiale nell'esecuzione o, come in questo caso, nella mancata esecuzione, di una delibera assembleare".
 
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Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Il problema però nasce dall'aver il condominio rinviato il pagamento della prima rata del risarcimento all'atto della formalizzazione del contratto da parte dell'amministratore;
il mondo è bello perché è vario. Se un condomino subisce un danno la cui fonte è di proprietà condominiale o privata e si ha una buona assicurazione questa interviene per pagare il danno. Arguisco che sia uscito almeno un perito perché se i danni sono muri, parquet, mobili e quadri a mio avviso l'assicurazione dovrebbe mandare un perito per ogni tipologia di danno. comunque sembra che la assicurazione abbia quantificato il danno e come da prassi deve aver inviato un a/c non trasferibile all'amministratore del Condominio. Ora la domanda è ma la cifra risarcitoria è stata accettata dal condomino danneggiato si o no. Perché in caso di non copertura del danno (che ovviamente deve essere dimostrata con fatture alla mano), il condomino danneggiato non ha altra strada di far causa al condominio per ottenere il saldo mancante per la copertura del danno.
DA come scrivi sembra che l'assicurazione abbia valutato il danno una certa cifra e che abbia già versato tale cifra al condominio ma il condominio ha riconosciuto un valore del danno cagionato superiore al risarcimento della assicurazione.
In questi casi secondo me l'amministratore dovrebbe dire al condomino danneggiato: l'assicurazione ha riconosciuto questa cifra tu l'accetti a saldo del danno o vuoi altri soldi?
Se l'accetti facciamo un documento dove tu accetti la somma come risarcitoria di tutti i danni e che non chiedi altri danni al condominio; se non li accetti a saldo li prendi come anticipo e poi o ci fai causa, oppure concordiamo bonariamente la cifra che vuoi a saldo.
Quindi i soldi dati dalla assicurazione al condominio vanno girati ad ogni modo e non trattenuti: l'amministratore in questo ha sbagliato.
Se l' accordo tra Amministratore e Condomino danneggiato è stato ratificato dalla assemblea non v'è ragione per procrastinare la sua attuazione; questo perché l'accordo non vale in eterno se poi non viene messo in pratica. Io se fossi nel condomino danneggiato mi rivolgerei all' Istituto della Madiazione per ottenere l'applicazione dell'accordo.
 
U

User_48369

Ospite
Il danno era stato determinato da un concorso di cause, di cui solo una parte riconducibili alla copertura assicurativa, per questo l'indennizzo è stato parziale;
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
l'assicurazione dovrebbe mandare un perito per ogni tipologia di danno

Ma anche no.
Un perito valuta...ma gin primis chiede che si producano preventivi per le riparazioni o documenti d'acquisto per i beni da sostituire.


La società attende che l'amministratore proceda con la compensazione e contabilizzi la prima rata, utilizzando la somma ricevuta dalla compagnia assicurativa;

La società mi pare fin troppo accondiscendente...sono passati anni e ancora no ha visto un quattrino...e dovrebbe aspettarne altri 5 dopo il pagamento della 1a tranche!!!???

Rischia di passare per "fessa".

Raccomandata RR alla "francese" o PEC dove si intima il versamento immediato di quanto liquidato dall'assicurazione e 15gg di tempo per la presentazione di una "proposta di accordo" che riporti quanto stabilito in assemblea e precisando che, in caso di inottemperanza, quanto stabilito decade e si procederà a procedimento giudiziale per il recupero della somma integrale preventivata a suo tempo, maggiorata di tutti gli interessi passivi, le spese legali ed accessorie.
Ben "evidenziare" che la colpa di ciò è interamente responsabilità dell'amministratore ma che solo il Condominio avrà facoltà di rivalsa verso costui.
Riportare dettaglio del totale a titolo indicativo (esagerare ove possibile).

Tale "intimazione" da recapitarsi in copia a tutti gli altri condomini (basta una fotocopia anche infilata sotto la porta).
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
ma anche si. In un caso di allagamento per perdite dal piano di sopra perdurate per tutto il periodo intercorso tra il giorno antecedente la antivigilia natalizia ed il 3 gennaio, il condominio ha fatto denuncia: è uscito un perito per le opere murarie, si sono scollati i parati dai muri, si sono cortocircuitati i corrugati dei lampadari ed il parquet; e dopo alcuni giorni un perito che ha valutato i danni al mobilio, al contenuto di un soppalco.
 

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