Buongiorno Gregorio,
il condomino non abita nel condomino ed attualmente è sfitto.
La residenza è certa in quanto 2 settimane prima ha ricevuto una raccomandata allo stesso indirizzo.
Ho parlato con il responsabile dell'ufficio postale che ha contattato il postino il quale ha ammesso di non aver consegnato la raccomandata perchè si è confuso. Tra l'altro è lo stesso postino che ha notificato la precedente raccomandata e conosce benissimo abitazione e cognome del destinario raccomandata.
Il direttore si è scusato ammettendo l'evidente errore, abbiamo già fatto formale reclamo con le poste, ma questa è un altra faccenda.
La mia domanda è questa, alla luce del fatto che l'unico condomino non ha ricevuto la raccomandata e quindi non informato sull'assemblea, la delibera può essere annullabile o nulla?
Grazie per il supporto.
buongiorno, adesso la situazione è più chiara.
Purtroppo, anche se dipende da un errore delle Poste, ci sarebbero gli estremi per annullare la delibera.
Gli scenari a mio avviso sono tre:
1) il condòmino interessato si presenta comunque all'assemblea perché, ad esempio, avvertito per le vie brevi e si dichiara sufficientemente edotto circa gli argomenti all'ordine del giorno.
In tal caso la questione è risolta. Consiglio di darne atto specificamente nel verbale.
2) il condòmino non si presenta. L'assemblea sceglie la soluzione più prudente possibile al problema e quindi in apertura dei lavori viene verbalizzato che per errore delle Poste non è stato convocato Tizio e si rinvia a successiva assemblea con medesimo ordine del giorno.
3) il condòmino non si presenta. L'assemblea sceglie di decidere comunque sugli argomenti all'ordine del giorno (se, come ci aveva detto, le maggioranze ci sarebbero anche senza l'assente). Subito dopo l'assemblea viene inviato a mezzo raccomandata il verbale agli assenti. Costoro avranno 30 gg di tempo dalla ricezione del verbale per poter chiedere
l'annullamento della/e delibera/e assunte dal Condominio. In questo scenario reputerei assolutamente consigliabile attendere i 30gg dalla ricezione delle raccomandate agli assenti prima di portare in esecuzione le delibere (ovvero prima di firmare contratti di appalto, impegni di spesa, avvio lavori, etc.).
In ogni caso è da escludere che la mancata convocazione si traduca in un vizio di nullità. Quindi se entro 30gg dalla ricezione del verbale gli assenti non impugnano, la delibera si intende consolidata e definitiva.