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Ospite
Buongiorno, sono il proprietario di un appartamento all'ultimo piano di un immobile di 3 piani a Genova. Questo appartamento ha un terrazzo condominiale ad uso esclusivo, accessibile con scala interna soltanto dal mio appartamento.
Il terrazzo necessitava da anni di un rifacimento, era in parte un giardino pensile e dopo tanti anni la guaina si era rovinata e ciò ha comportato danni da allagamento al mio appartamento sottostante - esattamente con la stessa metratura del terrazzo - e anche a un appartamento sottostante.
Dopo tanti anni, per farla finita ho accettato di corrispondere 2,000 Euro extra oltre alla mia parte di costi, per lo smaltimento terra, circa 13 m3 (50 m2 x 0,30 cm). Questo perché il condominio sosteneva che avevo aggiunto io la terra, cosa di per se impossibile tecnicamente. Comunque ripeto, pur di farla finita ho lasciato perdere e adesso i lavori sono in corso.
Ho 2 domande :
1) posto che le spese sono ripartite 1/3 io e 2/3 il condominio, dovrò oltre a ciò pagare in aggiunta la quota relativa ai millesimi del mio appartamento sottostante al terrazzo (che ha la stessa metratura)?
2) Per quanto riguarda i danni dovuti ad allagamento da me subiti, ne ho diritto per intero o nella percentuale dei 2/3?
3) Sempre per quanto riguarda i danni, parteciperò o no secondo i miei millesimi al risarcimento dei miei danni e a quelli provocati agli altri condomini sottostanti al mio appartamento? Oppure sarà a mio carico, oltre ai miei millesimi, anche 1/3 dei danni per i gli appartamenti sottostanti?

Grazie per Vostra Gentile risposta

Angelo Lucarelli
 

Marco Giovannelli

Membro dello Staff
Professionista
ai sensi dell'art. 1123 del Codice civile, impone che la manutenzioni di parti comuni vadano ridistribuite ai condomini secondo rispettive quote millesimali di proprietà.Poco importa se l'accesso avviene dal tuo appartamento.

Essendo un terrazzo comune (se non è specificato diversamente su atti traslativi) va ripartito ai sensi del 1123 soltanto ai proprietari degli immobili sottostanti al terrazzo (nella zona d'aria coperta) con ripartizione millesimale ragguagliata alla superficie effettivamente coperta.


in tutto questo, l'amministratore che dice?
Saluti
 

GianfrancoElly

Membro Attivo
Proprietario Casa
Mi sembra strano che si definisca condominiale un terrazzo che abbia l'accesso solo da un appartamento. Bisogna verificare se la scala interna non sia stata costruita successivamente l'erezione del palazzo (basta verificare le piante catastali): in caso contrario bisogna verificare che il terrazzo sia di proprietà dell'appartamento
 

Manuela Fragale

Nuovo Iscritto
Cassazione civile, sez. II, 17 gennaio 2003, n. 642

Il lastrico solare, anche in uso esclusivo, svolge funzione di copertura del fabbricato; perciò l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione grava su tutti con ripartizione della spese secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c.. (a meno che il danno non derivi da fatto imputabile al condomino che ne gode in modo esclusivo).
Il condominio, compreso il proprietario del lastrico o colui che ne ha l'uso esclusivo, risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare. A tal fine i criteri di ripartizione delle spese necessarie non incidono sulla legittimazione del condominio nella sua interezza e del suo amministratore, comunque tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1130 c.c..
 

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