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lianafranco

Ospite
Salve, vorrei sapere se devo rimborsare il locatario per non godimento del bene, in quanto essendo stata l'abitazione alluvionata lo scorso 18 novembre il locatario non ne ha più goduto....
 
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JERRY48

Ospite
Penso proprio di no. Anzi avrebbe dovuto, per tutelarsi, contrarre un'assicurazione proprio per i danni derivanti dagli eventi naturali.

La prova della mancanza di colpa per la perdita o il deterioramento della cosa locata, della quale l’art. 1588 c.c. (applicabile anche all’affitto di azienda, in quanto norma generale delle locazioni non incompatibile con la disciplina specifica dell’affitto, che della locazione è una species) onera il conduttore, deve essere piena e completa; con la conseguenza che, in caso di perdita o deterioramento dei beni derivante da un disastro naturale, non è sufficiente la prova di ciò, ma è necessario provare, più ampiamente, che il conduttore ha adempiuto diligentemente il suo obbligo di custodia (artt. 1177, 1587, n. 1, e 1590, primo comma, c.c.), il quale non è assorbito dall’evento naturale, in considerazione della eventuale possibilità che il danno conseguente a quell’evento sia comunque prevenuto o impedito dalla diligente condotta dell’obbligato.

* Cass. civ., sez. I, 12 maggio 2006, n. 11005, Galasio c. Vigilante.
 
L

lianafranco

Ospite
Mi spiego meglio: il locatario mi ha pagato anticipatamente il mese si novembre. Ora mi chiede il rimborso di 12 giorni che non ha goduto dell'abitazione. ..
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Il contratto di locazione dice qualcosa per questi eventi straordinari? Non c'è un articolo che chiama fuori il locatore per eventi di questo genere? Normalmente c'è.
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
secondo me avrebbe diritto al rimborso. in fondo ha pagato per qualcosa di cui non ha goduto e simili rischi gravano sul proprietario.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Di solito nel contratto di locazione si inserisce questa clausola:

-) Ove nel corso della locazione venga dichiarata l’ inabitabilità o l’inidoneità dell’ uso contrattuale di tutti o parte dei locali, i Locatori, per l’eventuale conseguente risoluzione del contratto, dovranno restituire solo la parte di pigione anticipatagli, proporzionalmente al mancato godimento, escluso ogni altro compenso ed ogni ragione di danni, anche nell’ ipotesi del 2° capoverso dell’art. 1578 c.c. .
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Nella clausola che metto io non è previsto neanche il rimborso del canone, nei contratti 4+4 questo è consentito.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
la clausola che di solito si cita nei contratti per vari mancati godimenti della cosa locata, deve essere superiore a 20 gg. e ben specificato le motivazioni.
 
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JERRY48

Ospite
la clausola che di solito si cita nei contratti per vari mancati godimenti della cosa locata, deve essere superiore a 20 gg. e ben specificato le motivazioni.

Per esempio si può citare:
Art. 1584.
Diritti del conduttore in caso di riparazioni.


Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento.
 
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JERRY48

Ospite
A parte le clausole specifiche che si possono inserire nei vari contratti, bisogna tener presente che negli eventi di calamità naturali (alluvione, terremoto, eruzioni) se l'immobile è stato dichiarato inagibile da parte dei Vigili del Fuoco, il conduttore non può più entrare logicamente nell'immobile e nello stesso tempo è assistito dalla Protezione Civile e chi volontariamente non ne usufruisce, riceve un "contributo per autonoma sistemazione".
A parer mio nulla deve dare il locatore al locatario.
 

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